(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.
(2) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. In presenza di Piano del Parco e di regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi edilizi nelle zone D del Piano sono autorizzati dalla sindaca o dal sindaco, dandone contestuale comunicazione in ogni caso all’Ufficio provinciale per il Parco.”