(1) Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico, per i progetti e le sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis è richiesta l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.”