(1) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:
“c) che non sussista altra soluzione valida, con particolare riferimento all’adozione di misure di prevenzione.”
(2) Nel comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, le parole “è consentito procedere alla cattura o al prelievo di esemplari di Canis lupus in un numero pari a quello degli esemplari cui si ritiene debbano essere attribuiti gli episodi di predazione” sono sostituite dalle parole “i pareri tecnici di cui all’articolo 4 e la conseguente autorizzazione sono riferiti agli esemplari cui, con ragionevole probabilità scientifica, siano attribuibili gli episodi di predazione”.
(3) Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle parole “15 giorni”.
(4) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, è così sostituita:
“b) l’indicazione delle misure in deroga autorizzate, con l’espressa indicazione del motivo di assenza di altra soluzione valida;”.
(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 giugno 2023, n. 10, è aggiunta la seguente lettera:
“j) in presenza di pareri tecnici discordanti, nei casi di cui all’articolo 4, la specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritiene di disattendere le valutazioni tecniche di uno dei due pareri.”