(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è inserito il seguente comma:
“2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i bandi stabiliscono che il concessionario si impegni, in caso di assunzioni di personale per l’esercizio dell’impianto, a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicandone le modalità nell’offerta.”
(2) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, dopo le parole “devono garantire” sono inserite le parole “il rispetto delle condizioni di sicurezza delle opere e”.
(3) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è così sostituito:
“1. I concessionari corrispondono annualmente alla Provincia un canone per l’utilizzo delle acque pubbliche. L’importo del canone per le utenze d’acqua pubblica per uso idroelettrico è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile. La componente fissa è pari a 33,90 euro per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta e viene aggiornata ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta provinciale individua i criteri per la determinazione della componente variabile, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all’utilizzo dell’acqua. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di dieci centesimi. Il canone decorre dalla data di assegnazione della concessione e il versamento deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno.”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole “entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2024”.
(5) Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, dopo le parole “vigilanza della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche” sono inserite le parole “del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
(6) Il comma 6 dell’articolo 35 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è così sostituito:
“6. Essendo la procedura di gara finalizzata a selezionare l’operatore economico più idoneo a garantire, in sede di esecuzione della concessione, la tutela e promozione dei valori ambientali, paesaggistici, culturali, produttivi e di politica sociale che la presente legge intende realizzare, non è consentita la partecipazione alla gara avvalendosi della capacità economico finanziaria di soggetti terzi. Il bando di gara può prevedere ulteriori casi, motivati, di esclusione dell’avvalimento.”
(7) Alla lettera i) del comma 5 dell’articolo 36 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole “la sicurezza” sono sostituite dalle parole “l'incremento della sicurezza”.
(8) Il comma 3 dell’articolo 52 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è abrogato.