1. I funzionari dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica al fine di accertare se i lavori per i quali viene richiesto l’aiuto rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine l’Ufficio si può avvalere della collaborazione delle stazioni forestali territorialmente competenti.
2. L’approvazione dei progetti e la concessione dei rispettivi aiuti avvengono con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Foreste seguendo l’ordine cronologico dell’anno di presentazione della domanda. Se con la verifica tecnica dei progetti si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza, si può prescindere dall’ordine cronologico.
3. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell’aiuto devono sussistere sia al momento della concessione che al momento della sua liquidazione.
4. Gli aiuti vengono concessi nei limiti della rispettiva disponibilità finanziaria. Esauriti i fondi messi a disposizione, in quell’esercizio finanziario non si possono più considerare altre domande.