1. Le domande di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 ottobre di ogni anno. Le domande vanno redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio caccia e pesca.
2. L’Ufficio provinciale caccia e pesca approva con proprio provvedimento l’aiuto e comunica l’importo concesso al/alla richiedente.
3. L’acquisto deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Ad acquisto avvenuto viene presentata la domanda di liquidazione, corredata delle fatture quietanzate. La rendicontazione deve avvenire entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’ufficio dispone la revoca del provvedimento. Per gravi e motivate ragioni, il responsabile del procedimento può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato
4. Qualora i costi sostenuti comprovati dalle fatture risultassero inferiori all’aiuto concesso, lo stesso viene ridotto all’importo della spesa effettiva ammessa e rendicontata in base alle fatture medesime.