1. I presenti criteri disciplinano la concessione della rata residua degli aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltori e agricoltrici ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. r), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, concessi in base alla deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013. Gli aiuti in oggetto soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 327 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 18 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. Obiettivo dell’aiuto in oggetto è la concessione della rata residua a titolari di imprese agricole, ai quali è stata concessa la prima rata del premio per il primo insediamento di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 1° settembre 2015, n. 1013.