1. L’elenco dei posti disponibili, incluse le supplenze, viene definito, nel rispetto del contingente massimo stabilito dalla Giunta Provinciale, dalle competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione entro il 30 giugno e viene pubblicato successivamente sul sito internet della Ripartizione Personale. Fino al momento della scelta dei posti l’elenco viene continuamente aggiornato ed integrato.
Le competenti Unità organizzative delle Direzioni Istruzione e Formazione forniscono le informazioni relative ai posti.
2. Il posto sarà assegnato in modo provvisorio, senza continuità didattica e solo nell’anno scolastico successivo in modo definitivo durante la scelta dei posti, se il provvedimento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro:
a) viene approvato dall’amministrazione provinciale solo dopo l’inizio della scelta dei posti;
b) viene approvato dall’amministrazione provinciale antecedentemente all’inizio della scelta dei posti, ma riguarda un periodo dopo l’inizio dell’anno scolastico (di regola 1° settembre).
3. Per poter garantire che i relativi posti siano disponibili per la scelta, le richieste di assenza per una durata non inferiore a sei mesi, sono da presentare alla struttura scolastica di appartenenza entro il 31 maggio dell’anno scolastico precedente. Tale termine non costituisce termine perentorio per l’approvazione delle suddette richieste di assenze.