1. In caso di variazione o abolizione del posto durante l'anno scolastico si procede nel seguente modo:
- In caso di variazione della sede di servizio il personale d’integrazione deve mantenere il posto, a meno che non sussista una significativa variazione della zona.
- In caso di variazione del carico orario il personale d’integrazione non è obbligato a mantenere il posto.
- Qualora il/la titolare assente rientri in servizio prima della data prevista, cesserà il rapporto di lavoro per il/la supplente.
- Se non sussiste più il presupposto per l'assegnazione di ore di assistenza, cessa il rapporto di lavoro per il personale d’integrazione a tempo determinato.