(1) Per qualsiasi intervento su acque da pesca il soggetto committente richiede l’autorizzazione all’Ufficio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; l’autorizzazione rilasciata può contenere prescrizioni. Il soggetto richiedente attua tutte le misure per la tutela delle specie, il ripristino dell’habitat acquatico e, per quanto possibile, il miglioramento del medesimo e risarcisce all’acquicoltore/acquicoltrice i danni al patrimonio ittico. A tal fine l’Ufficio può prescrivere il versamento di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Le disposizioni al riguardo sono stabilite con regolamento di esecuzione.
(2) Per gli interventi effettuati nell’alveo bagnato di acque da pesca dall’Agenzia provinciale per la Protezione civile, dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dalla Ripartizione provinciale Foreste oppure dalla Ripartizione provinciale Servizio strade, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dai consorzi di bonifica è sufficiente la comunicazione all’Ufficio. Per gli interventi al di fuori dell’alveo bagnato di acque da pesca e per gli interventi ordinari dei consorzi di bonifica la comunicazione non è necessaria. Previa consultazione dell’acquicoltore interessato/dell’acquicoltrice interessata, l’Ufficio stabilisce le misure di tutela delle specie che saranno attuate dall’Autorità che esegue gli interventi.
(3) Se in occasione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non sono rispettate le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, non è stata fatta la comunicazione prevista o gli interventi sono eseguiti senza l’autorizzazione, il direttore/la direttrice dell’Ufficio può disporre, con provvedimento proprio, la sospensione immediata dei lavori; il provvedimento, che contiene anche una descrizione dello stato di fatto accertato, è notificato da un/una agente forestale ai soggetti responsabili dell’infrazione e ai soggetti responsabili in solido. In caso di inosservanza del provvedimento la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 16 è triplicata.
(4) In caso di interventi contingibili e urgenti eseguiti dai Comuni, dall’Amministrazione provinciale, dai consorzi di bonifica o dai soggetti concessionari è trasmessa comunicazione all’Ufficio entro 72 ore dall’inizio dei lavori.
(5) I soggetti proprietari di impianti o di strutture che impediscono o limitano fortemente e in modo continuativo la mobilità ittica in risalita o in discesa sono obbligati, nel rispetto del vigente Piano generale dell’utilizzazione delle acque pubbliche, a realizzare e a mantenere in efficienza, a proprie spese, installazioni idonee a consentire il passaggio dei pesci nelle due direzioni. A tale obbligo si può derogare per contenere la diffusione di malattie, per tenere sotto controllo specie invasive, per ragioni genetiche, come l’insediamento di pool genetici di specie minacciate, oppure in caso di prossimità a impianti idrovori. Disposizioni di dettaglio sulle installazioni che consentono la mobilità ittica sono stabilite con regolamento di esecuzione.
(6) I soggetti possessori di concessioni di derivazione idrica devono, ai sensi del vigente Piano generale dell’utilizzazione delle acque pubbliche, installare dispositivi che impediscano l’ingresso di pesci nelle condotte forzate e nelle turbine, e provvedere a mantenere tali dispositivi sempre funzionanti. Disposizioni di dettaglio sui dispositivi di protezione sono stabilite con regolamento di esecuzione.
(7) Per derivazioni idriche o sbarramenti è stabilito nell’autorizzazione, nel rispetto del Piano generale dell’utilizzazione delle acque pubbliche, il deflusso minimo vitale necessario per la coltivazione delle acque da pesca e per la tutela degli habitat acquatici, che deve essere mantenuto per tutto il tratto a valle della derivazione idrica ovvero dello sbarramento. Per le nuove derivazioni a scopo idroelettrico il suddetto deflusso minimo vitale nelle acque da pesca idonee alla coltivazione autonoma deve essere, in ogni caso, di almeno 50 litri al secondo.
(8) In caso di esondazione di acque da pesca l’acquicoltore/acquicoltrice può recuperare i pesci nelle aree allagate, anche se sono di proprietà privata, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di accesso al fondo altrui. 5)
(9) Se dopo il deflusso dell’acqua dai terreni allagati rimangono ancora pesci nelle fosse o in altri avvallamenti non collegati alle acque da pesca, l’acquicoltore/acquicoltrice ha il diritto di recuperarli entro sette giorni e di reimmetterli nelle acque da pesca, ad eccezione delle specie esotiche invasive. 6)
(10) Nel corso degli interventi di manutenzione delle fosse il soggetto committente deve accertarsi che i sedimenti da asportare siano controllati manualmente durante i lavori, alla ricerca di organismi viventi che devono essere reimmessi in acqua con attenzione.
(11) Chi gestisce acque chiuse è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché, anche in casi straordinari, non si verifichino passaggi di pesci.
(12) Se si verificano interventi di terzi nelle fosse di bonifica, l’Ufficio informa il consorzio competente e viceversa.
(13) Le attività sportive e del tempo libero in acque correnti sono vietate. La Giunta provinciale può stabilire delle eccezioni a tale divieto. Tali eccezioni devono essere adeguatamente motivate alla luce degli obbiettivi di tutela degli habitat acquatici stabiliti dalla presente legge.
(14) Se si verifica una significativa alterazione dell’equilibrio ecologico tra il popolamento ittico e i suoi predatori, l’Ufficio adotta le opportune misure o dà incarico di ripristinare l’equilibrio.
(15) L’Ufficio può imporre al soggetto committente i lavori l’obbligo di affiancare alla direzione lavori un/una consulente ittico-ecologico/a, qualora si manifesti la possibilità di impatti rilevanti sulle acque da pesca.
(16) Fatte salve le disposizioni penali e la possibilità di una responsabilità civile, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 10, 11 e 13 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 400,00 a 2.000,00 euro. Per la violazione dei commi 2 e 4 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 1.000,00 euro. Se gli interventi da sanzionare avvengono in una bandita di pesca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Se non viene rispettato il deflusso minimo vitale di cui al comma 7, in caso di impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 a 15.000,00 euro, in caso di impianti con una potenza nominale media annua compresa tra 221 e 3.000 kW la sanzione va da 12.000,00 a 39.000,00 euro e in caso di impianti con una potenza nominale media annua superiore ai 3.000 kW la sanzione va da 20.000,00 a 200.000,00 euro.