(1) L’Ufficio effettua, a tutela del patrimonio ittico e della composizione in specie autoctone e di quelle specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ricerche e monitoraggi, anche tramite cattura. 3)
(2) L’Ufficio può autorizzare anche terzi all’esercizio delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 4)
(3) È vietato immettere nelle acque superficiali specie alloctone di pesci, gamberi e cozze d’acqua dolce nonché varietà o pool genetici di specie autoctone estranee/estranei al sito. Nel rispetto di norme di rango superiore, il piano annuale di coltivazione può autorizzare eccezioni a detta regola, al fine di conservare equilibri ecologici esistenti. Nelle acque chiuse, ad eccezione di quelle di acquicolture per le quali si applicano le vigenti norme dell’UE e statali, il suddetto divieto non vale se la specie corrispondente è contenuta nell’elenco previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.
(4) Alle prescrizioni e alle misure di prevenzione, contenimento e controllo della diffusione nonché di eradicazione delle specie esotiche invasive è data attuazione ai sensi delle vigenti norme dell’UE e statali.
(5) Fatte salve le fattispecie penali, nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 2.000,00 euro. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 300,00 a 3.000,00 euro.