1. Il dispensario farmaceutico deve garantire un orario ordinario di apertura settimanale di almeno 20 ore, suddivise su almeno 3 giornate.
2. L’orario ordinario del dispensario farmaceutico tiene conto degli orari di apertura degli ambulatori dei medici convenzionati presenti in loco.
3. Il dispensario non può rimanere aperto oltre gli orari di apertura della farmacia che gestisce il dispensario o durante il relativo periodo di ferie.
4. È prevista la deroga all’orario ordinario di apertura nei seguenti casi:
a) nelle settimane con festività stabilite per legge statale;
b) nella settimana del lunedì di Pentecoste;
c) nelle settimane del 24 dicembre, 31 dicembre, giovedì grasso e martedì grasso. In queste giornate i dispensari farmaceutici possono rimanere chiusi nel pomeriggio, previa comunicazione della chiusura con almeno una settimana di anticipo all’ufficio provinciale competente ed esposizione tempestiva di un avviso di chiusura ben visibile dall’esterno.
5. Entro il 1° ottobre di ogni anno, la farmacia che gestisce il dispensario comunica all’ufficio provinciale competente gli orari ordinari di apertura del dispensario farmaceutico per l’anno seguente. L’ufficio pubblica gli orari di apertura del dispensario farmaceutico sul sito internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. Eventuali modifiche degli orari di apertura vanno comunicate all’ufficio per iscritto con almeno una settimana di anticipo.
6. I dispensari farmaceutici hanno diritto a una chiusura annuale per ferie non superiore a 30 giorni di calendario, da fruire in un’unica soluzione o in più periodi. Le chiusure per ferie sono comunicate telematicamente all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano e all’Ufficio provinciale competente almeno una settimana prima della chiusura stessa, applicando l’ufficio il principio del silenzio assenso. Il dispensario farmaceutico pubblicizza il periodo di chiusura per ferie esponendo un avviso ben visibile dall’esterno.