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Delibera 20 dicembre 2022, n. 971
Modifica dei criteri per gli orari minimi di apertura, le ferie e i turni di servizio delle farmacie nonché dei criteri per l'assegnazione dei dispensari farmaceutici

Allegato A

Criteri per gli orari minimi di apertura, le ferie e i turni di servizio delle farmacie

Art. 1
Orario di apertura

1. Le farmacie osservano un orario minimo di apertura settimanale di 40 ore, fatta eccezione per:

a) le settimane con festività stabilite per legge statale;

b) la settimana con il lunedì di Pentecoste;

c) le settimane in cui la farmacia osserva l’eventuale chiusura pomeridiana ai sensi del comma 4.

2. L’orario minimo di cui al comma 1 include l’apertura obbligatoria, tra il lunedì e il sabato, per cinque mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e per quattro pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno, le farmacie comunicano all’Ufficio provinciale competente per l’assistenza farmaceutica, di seguito denominato Ufficio, i rispettivi orari minimi di apertura ai sensi dei commi 1 e 2 per l’anno successivo. L’ufficio pubblica gli orari di apertura delle singole farmacie sul sito internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. Eventuali modifiche degli orari di apertura vanno comunicate all’Ufficio con almeno una settimana di anticipo.

4. Le farmacie non di turno possono rimanere chiuse durante il pomeriggio nelle seguenti giornate:

a) 24 dicembre;

b) 31 dicembre;

c) giovedì grasso;

d) martedì grasso.

5. Le farmacie comunicano all’Ufficio con almeno una settimana di anticipo le chiusure di cui al comma 4, ed espongono un avviso di chiusura ben visibile dall’esterno.

Art. 2
Ferie

1. Le farmacie hanno diritto a una chiusura annuale per ferie per uno o più periodi fino a un massimo di trenta giorni di calendario.

2. Le chiusure per ferie sono comunicate telematicamente all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano e all’Ufficio provinciale competente almeno una settimana prima della chiusura stessa, applicando l’ufficio il principio del silenzio assenso.

3. La farmacia pubblicizza il periodo di chiusura per ferie esponendo un avviso ben visibile dall’esterno.

Art. 3
Turni

1. Durante i periodi di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno.

2. Ai turni di servizio partecipano tutte le farmacie urbane e rurali.

3. Per i turni di servizio le farmacie sono aggregate nei seguenti gruppi:

a) Bolzano;

b) Merano (escluso Sinigo);

c) Bressanone (escluso S. Andrea), Varna;

d) Brunico, S. Lorenzo di Sebato;

e) Laives, Bronzolo;

f) Ortisei, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Marebbe, Badia, San Martino in Badia, Castelrotto, Fiè allo Sciliar;

g) Terlano, Meltina, San Genesio, Sarentino, Renon, Cornedo all’Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Aldino;

h) Appiano sulla Strada del Vino, Caldaro, Termeno sulla Strada del Vino, Egna, Ora, Salorno, Cortaccia sulla Strada del Vino;

i) Malles Venosta, Laces, Sluderno, Castelbello-Ciardes, Lasa, Parcines, Curon, Silandro, Senales, Prato allo Stelvio, Naturno;

j) Lana, Ultimo, Postal, Scena, Tirolo, Tesimo, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Lagundo, Sinigo;

k) Monguelfo-Tesido, Valle Aurina, Dobbiaco, Campo Tures, San Candido, Rasun-Anterselva, Sesto, Valdaora, Falzes, Chienes;

l) Vipiteno, Val di Vizze, Racines;

m) Rio di Pusteria, Funes, Chiusa, Vandoies, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Barbiano, S. Andrea.

4. Fra le ore 9.00 e le ore 18.30 per il gruppo di cui al comma 3, lettera a), il servizio di turno è garantito da almeno due farmacie a battenti aperti e, per il gruppo di cui alla lettera b), da almeno una farmacia a battenti aperti. Per i gruppi di cui alle altre lettere del comma 3, il servizio è garantito, a battenti aperti, nei giorni feriali da almeno una farmacia fra le ore 9.00 e le ore 12.00 e fra le ore 15.30 e le ore 18.30 e nei giorni festivi fra le ore 9.00 e le ore 12.00.

5. Al di fuori del servizio di turno a battenti aperti di cui al comma 4, per i gruppi di cui al comma 3, lettere a), b), c), ad eccezione di Varna, e d), ad eccezione di S. Lorenzo di Sebato, il servizio di turno è garantito da almeno una farmacia a battenti chiusi, con un o una farmacista di guardia presente all’interno dell’esercizio o comunque nell’edificio. Per i gruppi di cui alle altre lettere del comma 3, inclusi Varna e S. Lorenzo di Sebato, il servizio è garantito, a chiamata, da almeno una farmacia, che espone un avviso di reperibilità, anche telefonica, ben visibile dall’esterno.

6. Nel periodo in cui prestano il servizio di turno, le farmacie non possono chiudere per ferie.

7. Le farmacie non di turno, durante l’orario di chiusura, devono esporre ben visibile all’esterno l’avviso con l’indicazione della farmacia di turno più vicina del proprio gruppo; le farmacie dei gruppi di cui al comma 3, lettere e) – m) devono indicare inoltre la farmacia di turno più vicina con il o la farmacista di guardia presente.

8. L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale competente per l’assistenza farmaceutica, predispone, entro il 1° ottobre di ogni anno, il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.

9. Durante il servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, la o il farmacista deve evadere soltanto le ricette mediche.

10. La farmacia di turno che presta servizio a battenti chiusi o a chiamata richiede il pagamento dei diritti addizionali previsti dalla tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali.

Art. 4
Apertura facoltativa

1. I turni e gli orari stabiliti non impediscono l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.

Allegato B

Criteri per l’assegnazione dei dispensari farmaceutici

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in applicazione dell’articolo 12/bis, comma 2, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, l’assegnazione di dispensari farmaceutici nei comuni che non soddisfano il criterio demografico previsto per l’apertura di una farmacia ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche.

2. I presenti criteri non sono applicabili ai dispensari farmaceutici autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche.

Art. 2
Richiesta

1. Il comune interessato presenta la richiesta per l’apertura di un dispensario farmaceutico al competente ufficio provinciale della Ripartizione Salute.

2. L’ufficio provinciale competente, sentito l’Ordine dei Farmacisti, verifica l’esistenza dei presupposti per l’apertura del dispensario. In seguito a una specifica procedura di selezione, la direzione del dispensario viene assegnata a una farmacista o un farmacista dei comuni circostanti, con preferenza per la o il titolare della farmacia più vicina.

Art. 3
Orario di apertura e ferie

1. Il dispensario farmaceutico deve garantire un orario ordinario di apertura settimanale di almeno 20 ore, suddivise su almeno 3 giornate.

2. L’orario ordinario del dispensario farmaceutico tiene conto degli orari di apertura degli ambulatori dei medici convenzionati presenti in loco.

3. Il dispensario non può rimanere aperto oltre gli orari di apertura della farmacia che gestisce il dispensario o durante il relativo periodo di ferie.

4. È prevista la deroga all’orario ordinario di apertura nei seguenti casi:

a) nelle settimane con festività stabilite per legge statale;

b) nella settimana del lunedì di Pentecoste;

c) nelle settimane del 24 dicembre, 31 dicembre, giovedì grasso e martedì grasso. In queste giornate i dispensari farmaceutici possono rimanere chiusi nel pomeriggio, previa comunicazione della chiusura con almeno una settimana di anticipo all’ufficio provinciale competente ed esposizione tempestiva di un avviso di chiusura ben visibile dall’esterno.

5. Entro il 1° ottobre di ogni anno, la farmacia che gestisce il dispensario comunica all’ufficio provinciale competente gli orari ordinari di apertura del dispensario farmaceutico per l’anno seguente. L’ufficio pubblica gli orari di apertura del dispensario farmaceutico sul sito internet della rete civica della Provincia autonoma di Bolzano. Eventuali modifiche degli orari di apertura vanno comunicate all’ufficio per iscritto con almeno una settimana di anticipo.

6. I dispensari farmaceutici hanno diritto a una chiusura annuale per ferie non superiore a 30 giorni di calendario, da fruire in un’unica soluzione o in più periodi. Le chiusure per ferie sono comunicate telematicamente all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano e all’Ufficio provinciale competente almeno una settimana prima della chiusura stessa, applicando l’ufficio il principio del silenzio assenso. Il dispensario farmaceutico pubblicizza il periodo di chiusura per ferie esponendo un avviso ben visibile dall’esterno.

Art. 4
Farmacista responsabile

1. La farmacia che gestisce il dispensario comunica all’ufficio provinciale competente il nominativo della farmacista o del farmacista responsabile del dispensario farmaceutico, che deve essere in ogni caso in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al livello A ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di una delle certificazioni dichiarate equipollenti.

2. Durante l’orario di apertura la farmacista o il farmacista responsabile deve essere presente nel dispensario farmaceutico. In caso di assenza breve deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.

3. In caso di sostituzione della/del farmacista responsabile da parte di un’altra persona, la relativa comunicazione scritta va inviata al competente ufficio provinciale entro il settimo giorno dalla sostituzione.

Art. 5
Requisiti generali

1. Il comune concede i locali per la gestione del dispensario farmaceutico in uso gratuito.

2. Il dispensario farmaceutico deve trovarsi a una distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti.

3. Un dispensario farmaceutico deve disporre almeno di un’area di vendita, di un’area amministrativa, di un’area di consulenza, di un’area riservata al deposito dei medicinali, di servizi sanitari e di uno spogliatoio per il personale.

4. I locali del dispensario farmaceutico devono formare un corpo strutturale unico e rispettare le disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54.

5. I locali del dispensario farmaceutico devono essere separati tramite pareti, porte o altri dispositivi da altri esercizi commerciali, nonché da aree di passaggio pubblico e da vie commerciali.

6. La superficie totale del dispensario farmaceutico nonché la distribuzione dei locali di cui al comma 3 devono essere adeguate all’entità del servizio svolto. La superficie minima prevista per l’intero dispensario è di 60 m².

7. L’altezza dei locali deve rispettare le norme in materia di edilizia.

8. Nelle aree di vendita e di deposito le condizioni ambientali devono essere tali da non compromettere la qualità dei prodotti esposti o conservati. La temperatura dell’aria non deve superare i 25 gradi centigradi.

9. Il deposito deve rispondere ai principi per la conservazione di farmaci, contenuti nelle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali.

10. Il locale sanitario deve essere dotato di un lavandino con acqua calda e fredda, erogatore di sapone, asciugamani monouso e un water.

11. L’area spogliatoio per il personale deve garantire il deposito separato di abiti civili e abiti di lavoro.

12. Durante le ore giornaliere il dispensario farmaceutico deve essere chiaramente identificabile come tale dall’esterno.

13. All’entrata del dispensario o nelle sue vicinanze devono essere apposti:

a) l’indicazione dell’orario di apertura ordinaria;

b) durante l’orario di chiusura, una indicazione chiara e inequivocabile delle farmacie di turno più vicine.

Art. 6
Spese di gestione

1. I comuni con meno di 1.650 abitanti possono assumersi, in parte o in toto, le spese di gestione del dispensario farmaceutico.

Art. 7
Assortimento prodotti

1. Il dispensario farmaceutico deve essere provvisto delle sostanze medicinali obbligatorie di cui alla tabella n. 2 della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana e disporre di un assortimento di prodotti tale da garantire alla popolazione una regolare assistenza con farmaci, presidi sanitari e prodotti dietetici.

Art. 8
Cessazione del servizio

1. Il dispensario farmaceutico cessa il servizio non appena la farmacia prevista dall’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, entra in esercizio sul territorio comunale.

Art. 9
Applicazione

1. I presenti criteri sono applicabili dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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