1. I presenti criteri disciplinano, in applicazione dell’articolo 12/bis, comma 2, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, l’assegnazione di dispensari farmaceutici nei comuni che non soddisfano il criterio demografico previsto per l’apertura di una farmacia ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche.
2. I presenti criteri non sono applicabili ai dispensari farmaceutici autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche.