1. La farmacia che gestisce il dispensario comunica all’ufficio provinciale competente il nominativo della farmacista o del farmacista responsabile del dispensario farmaceutico, che deve essere in ogni caso in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al livello A ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di una delle certificazioni dichiarate equipollenti.
2. Durante l’orario di apertura la farmacista o il farmacista responsabile deve essere presente nel dispensario farmaceutico. In caso di assenza breve deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.
3. In caso di sostituzione della/del farmacista responsabile da parte di un’altra persona, la relativa comunicazione scritta va inviata al competente ufficio provinciale entro il settimo giorno dalla sostituzione.