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u) Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2022, n. 311)
Modifiche del regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. 29 dicembre 2022, n. 52.

Art. 1

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/bis e 2/ter:

“2/bis Qualora il nucleo familiare considerato ai fini delle prestazioni di assistenza economica sociale sia composto da almeno una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che l’hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno accesso alle predette prestazioni alle sue stesse condizioni.

2/ter Per interruzione della dimora stabile di cui al presente articolo si intende un’assenza continuativa dal territorio provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi di lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona.”

Art. 2

(1) Nei commi 2 e 3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la cifra “1,22” è sostituita con “1,35”.

(2) Dopo il comma 7/ter dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 7/quater:

“7/quater. La valutazione delle circostanze di cui ai commi 7 e 7/bis e la relativa decisione in merito alla riduzione della prestazione o all’esclusione dalla stessa spettano al comitato tecnico di cui all’articolo 8.”

Art. 3

(1) L’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 20  (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie)

1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un contratto di locazione regolarmente registrato per unità immobiliari ad uso abitativo site in provincia di Bolzano. Il contributo non è concesso in presenza di un contratto di locazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche.

2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

a) le persone e le famiglie:

1) che hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su un’unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano, oppure che hanno donato un tale diritto negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; fanno eccezione le donazioni a favore del coniuge e quelle che da contratto risultano espressamente rimuneratorie;

2) i cui parenti di primo grado – con riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – hanno, anche tramite partecipazioni a persone giuridiche, un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione, o sono contitolari di un tale diritto per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento, su seconde case, site in provincia di Bolzano, che non sono locate o che non sono oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sono state locate a persone senza alcun rapporto di parentela o affinità con il proprietario o l’usufruttuario o con un rapporto di parentela o affinità oltre il terzo grado con lo stesso;

b) i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici attivi anche in ambito sociale o di strutture sociosanitarie;

c) i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti entro il secondo grado o affini entro il secondo grado;

d) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;

e) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;

f) gli studenti;

g) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano il canone di locazione, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l’interruzione degli impegni presi comporta l’esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all’articolo 8;

h) i locatari cui è stato assegnato un alloggio agevolato, situato in provincia di Bolzano, dell’Istituto per l’Edilizia Sociale o di un altro ente pubblico e che vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione;

i) i locatari di alloggi di cui alla lettera h) in caso di revoca dell’assegnazione dell’alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca.

3. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell’unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa o sono titolari di un contratto di comodato d’uso per la stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

4. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

a) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;

b) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;

c) gli studenti;

d) i locatari che hanno ricevuto tale contributo, ma non pagano le spese accessorie, finché non dimostrino di aver avviato un piano rateale con il locatore o un progetto, concordato con i servizi sociali territorialmente competenti, finalizzato al superamento della situazione debitoria. La mancata attivazione in tal senso o l’interruzione degli impegni presi comporta l’esclusione dal contributo per un periodo di tre anni dal mese di riferimento dell’ultimo contributo percepito per l’unità immobiliare alla quale si riferisce il debito; la relativa decisione è adottata dal comitato tecnico di cui all’articolo 8.

5. Con decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8 si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, nel caso in cui la persona richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

6. Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al canone di locazione, si considera l’effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

7. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.

8. Per la concessione del contributo al canone di locazione, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,7.

9. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie, il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 2,22.

10. La prestazione di cui al presente articolo ammonta al 100 per cento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 15 per cento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.

11. La prestazione di cui al presente articolo è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.

12. I componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere dimora stabile e ininterrotta in provincia di Bolzano per la durata della concessione della relativa prestazione. Qualora si accerti, nel caso di concessione in corso, l’interruzione senza giustificato motivo della dimora stabile di cui all’articolo 17, comma 2/ter, da parte di uno o più componenti del nucleo stesso, l’ente assume, dalla data dell’accertamento e con comunicazione scritta all’utente, una nuova decisione per la durata residua della concessione, sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso.

13. Per gli utenti di cui all’articolo 19, comma 4, la prestazione di cui al presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.

14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

15. La prestazione di cui al presente articolo può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.”

Art. 4

(1) Il comma 2 dell’articolo 22/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il contributo è concesso solo qualora l’amministratore di sostegno soddisfi tutti i seguenti requisiti:

a) essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, e successive modifiche, oppure all’Ordine degli Avvocati di Bolzano o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano;

b) non essere coniuge o partner convivente della persona amministrata;

c) non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata.”

Art. 5

(1) Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione per il servizio di telesoccorso e telecontrollo. La prestazione è concessa altresì per il pagamento del canone dovuto per l’utilizzo di altri dispositivi tecnici o digitali con cui le suddette persone possono chiamare soccorso o essere contattate in caso di bisogno, purché tali dispositivi non siano finanziati tramite altre prestazioni provinciali.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 12 per cento della quota base.”

(3) Nel testo tedesco dei commi 3 e 4 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole “der Zuschuss” sono sostituite dalle parole “die Leistung”.

Art. 6

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4 e 5:

“2. A ogni singolo nucleo familiare spetta un’unica condizione economica garantita e viene applicata un’unica percentuale di consumo dell’eccedenza. Tale percentuale deve essere utilizzata per la partecipazione alle tariffe, secondo l’ordine di precedenza di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, se un nucleo familiare deve partecipare a una tariffa come nucleo familiare ristretto e contemporaneamente a un’altra tariffa come nucleo familiare collegato, esso dovrà partecipare in primo luogo alla tariffa per la quale è considerato come nucleo ristretto.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se un nucleo familiare deve partecipare contemporaneamente a più di una tariffa come nucleo familiare ristretto o come nucleo familiare collegato, vale il seguente ordine di precedenza:

a) partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);

b) partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);

c) partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);

d) partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);

e) partecipazione alla tariffa per altri servizi.

5. Qualora concorrano due servizi di pari grado vale il seguente ordine di precedenza:

a) partecipazione alla tariffa per il servizio che prevede per il nucleo familiare la percentuale di consumo dell’eccedenza più alta;

b) partecipazione alla tariffa per il servizio con la tariffa più alta.”

Art. 7

(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:

“Per la prestazione “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” è inoltre necessario comunicare tempestivamente tutte le modifiche del contratto di locazione nonché la sua cessazione e il trasferimento in un'altra unità immobiliare.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 8

(1) Il punto 6.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6.1 Le entrate nette considerate per il secondo livello sono quelle risultanti dalla DURP, integrate da tutte quelle previste per le prestazioni di secondo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Per “entrate nette” ai fini del presente punto 6 si intende la differenza fra gli elementi di entrata e quelli di riduzione previsti per il secondo livello.”

(2) Il punto 8.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si considera ogni altra entrata, anche se fiscalmente non rilevante, ad eccezione:

a) di quelle percepite a titolo di rimborso spese da parte del datore di lavoro o di enti pubblici o privati;

b) di quelle percepite in forza di un contratto di mutuo o di finanziamento stipulato con un istituto di credito o enti similari riconosciuti;

c) delle prestazioni straordinarie concesse dallo Stato o dalla Provincia per un tempo limitato e finalizzate a sostenere persone e famiglie in periodi di particolari emergenze sociali;

d) per il calcolo della prestazione di cui all'articolo 20 ("contributo al canone di locazione e per le spese accessorie"), di 5.000,00 euro di entrate di ciascun componente del nucleo familiare di età inferiore a 26 anni;

e) per il calcolo della prestazione di cui all’articolo 20 (“contributo al canone di locazione e per le spese accessorie”), degli importi erogati occasionalmente da un parente maggiorenne di primo grado di un componente del nucleo familiare, purché se ne indichi la motivazione, fino a un importo complessivo massimo di 1.000,00 euro per domanda.”

(3) Il punto 11.4 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per le prestazioni di cui agli articoli 20, 22/bis e 32 si considerano le entrate nette del nucleo familiare risultanti dalla DURP, nonché quelle previste per le prestazioni di terzo livello e relative al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda non si verifichi una diminuzione delle entrate nette in misura pari o superiore al 30 per cento per cause non imputabili al nucleo familiare o comunque per giustificati motivi, valutati come tali dal comitato tecnico di cui all’articolo 8. Ai fini del calcolo si raffrontano le entrate nette del nucleo familiare, riferite al periodo di rilevazione DURP, con la media delle entrate nette del nucleo familiare degli ultimi tre mesi. Se dal raffronto risulta la suddetta diminuzione, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. La diminuzione deve essere adeguatamente documentata.”

Art. 9

(1) L’allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato 1 del presente regolamento.

Art. 10  (Norme transitorie)

(1) Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del presente decreto si applicano alle domande presentate a decorrere dal 21 gennaio 2023. 2)

2)
L'art. 10, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 gennaio 2023, n. 2.

Art. 11  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 (articolo 9)
Allegato D (articolo 41)

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE

 

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZAPER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Nutzer

Utente

2.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

3.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarifbegleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Seniorenwohnheim

Residenza per anziani

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Seniorinnen und Senioren

Accompagnamento abitativo per anziani

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren Betreutes Wohnen plus für Seniorinnen und Senioren

Assistenza abitativa per anziani

Assistenza abitativa plus per anziani

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen*

Residenza per persone con disabilità*

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Sozial-gesundheitliche stationäre Dienste für Menschen mit Behinderungen

Servizi residenziali a carattere socio-sanitario per persone con disabilità

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollbetreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio con assistenza continuativa per persone con disabilità – senza vitto

1

80

1,5

80

2,5

20

Vollbetreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Verpflegung*

Comunità alloggio con assistenza continuativa per persone con disabilità – con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con disabilità – senza vitto

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen –mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con disabilità – con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con malattia psichica senza vitto

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung - mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con malattia psichica con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – ohne Verpflegung

Comunità alloggio per persone con dipendenza patologicasenza vitto

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – mit Verpflegung*

Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica con vitto*

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Trainingswohnung

Centro di training abitativo

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte

Soggiorni fuori sede

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

 

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

1

80

2

80

/

/

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica per minori

1

80

2

80

/

/

Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori

1

80

2

80

/

/

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio socioterapeutica per minori

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung/ Familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenza assistita per minori

1

80

2

80

/

/

Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskleinkinderheim Minori (0-3 anni) presso l’Istituto provinciale Assistenza all’infanzia (IPAI)

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus – mit Verpflegung

Casa delle donne – con vitto

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen – mit Verpflegung

Alloggi protetti – con vitto

/

/

1,8

80

/

/

Übergangswohnungen des Frauenhausdienstes – ohne Verpflegung
Alloggi di transizione del servizio Casa delle donne – senza vitto

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto provinciale Assistenza all’infanzia (IPAI)

/

/

2

80

/

/

Haus Rainegg

Casa Rainegg

 

/

/

2

80

/

/

* Für Nutzer ab 60 Jahren wird die Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Seniorenwohnheim“ berechnet.

Al compimento dei 60 anni dell’utente, la partecipazione tariffaria viene ricalcolata con i parametri della prestazione "Residenza per anziani”.

 

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