(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:
“Per la prestazione “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” è inoltre necessario comunicare tempestivamente tutte le modifiche del contratto di locazione nonché la sua cessazione e il trasferimento in un'altra unità immobiliare.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è abrogato.