(1) Il comma 2 dell’articolo 22/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il contributo è concesso solo qualora l’amministratore di sostegno soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, e successive modifiche, oppure all’Ordine degli Avvocati di Bolzano o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano;
b) non essere coniuge o partner convivente della persona amministrata;
c) non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata.”