(1) Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Alle persone ultrasessantacinquenni che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione per il servizio di telesoccorso e telecontrollo. La prestazione è concessa altresì per il pagamento del canone dovuto per l’utilizzo di altri dispositivi tecnici o digitali con cui le suddette persone possono chiamare soccorso o essere contattate in caso di bisogno, purché tali dispositivi non siano finanziati tramite altre prestazioni provinciali.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La prestazione è concessa nella misura massima del 100 per cento della spesa, fino ad un massimo del 12 per cento della quota base.”
(3) Nel testo tedesco dei commi 3 e 4 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole “der Zuschuss” sono sostituite dalle parole “die Leistung”.