(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4 e 5:
“2. A ogni singolo nucleo familiare spetta un’unica condizione economica garantita e viene applicata un’unica percentuale di consumo dell’eccedenza. Tale percentuale deve essere utilizzata per la partecipazione alle tariffe, secondo l’ordine di precedenza di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, se un nucleo familiare deve partecipare a una tariffa come nucleo familiare ristretto e contemporaneamente a un’altra tariffa come nucleo familiare collegato, esso dovrà partecipare in primo luogo alla tariffa per la quale è considerato come nucleo ristretto.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se un nucleo familiare deve partecipare contemporaneamente a più di una tariffa come nucleo familiare ristretto o come nucleo familiare collegato, vale il seguente ordine di precedenza:
a) partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
b) partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
c) partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
d) partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
e) partecipazione alla tariffa per altri servizi.
5. Qualora concorrano due servizi di pari grado vale il seguente ordine di precedenza:
a) partecipazione alla tariffa per il servizio che prevede per il nucleo familiare la percentuale di consumo dell’eccedenza più alta;
b) partecipazione alla tariffa per il servizio con la tariffa più alta.”