1. L’aiuto viene concesso a titolo di contributo in conto capitale e ammonta al 70 per cento del valore di mercato delle piante di pomacee estirpate, riconosciuto dall'Ufficio per la frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale all'Agricoltura.
2. L’importo del valore di mercato deve essere decurtato da liquidazioni derivanti da assicurazioni o fondi mutualistici.
3. Il valore di mercato di cui al comma 1 è definito con apposito provvedimento del Direttore dell’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale all'Agricoltura.
4. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al/alla richiedente non può superare euro 25.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.