1. L'aiuto è concesso a parziale compensazione delle perdite dovute all’estirpazione di piante di pomacee infestate dal colpo di fuoco ed estirpate ai sensi del Decreto del Responsabile del Servizio fitosanitario n. 4755/2021 del 17 marzo 2021.
2. Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola deve coltivare almeno 0,5 ettari di superficie a pomacee, tenuto conto dei dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.