1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per provvedimenti straordinari nella difesa delle piante, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera n), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, in specifico a seguito dell’estirpazione di piante di pomacee a causa di infestazione di colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.).
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale importo complessivo è attualmente fissato dal decreto ministeriale 19 maggio 2020.