1. Se dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.