1. Le domande complete vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’ufficio.
2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Le domande che non vengono perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio.
3. La concessione del contributo o il rigetto della domanda sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Economia.