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Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
Criteri per la concessione di agevolazioni per la riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto di persone non di linea

Allegato A

Criteri per la concessione di agevolazioni per la riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto di persone non di linea

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”, e successive modifiche, la concessione di agevolazioni per la riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto di persone non di linea.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributi e sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (diritto alla concorrenza) e con il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 del 24.12.2013).

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si intende per:

a) microimprese e piccole imprese: le imprese in base alla classificazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.

b) categorie di veicoli: categorie per il trasporto di persone ai sensi dell’articolo 4 e dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.

c) aiuti “de minimis”: gli aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24.12.2013).

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri le microimprese e le piccole imprese con i seguenti requisiti:

a) iscrizione secondo gli ordinamenti vigenti, nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano, di cui ai codici ATECO 49.31 e 49.32 secondo la classificazione ATECO 2007;

b) esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sul territorio della Provincia di Bolzano;

c) possesso di una licenza per il servizio taxi o di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciato ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia del 12 dicembre 2019, n. 32.

2. Dalle agevolazioni di cui ai presenti criteri sono escluse:

a) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

b) le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Articolo 4
Investimenti agevolabili

1. È ammissibile a contributo l’acquisto, anche mediante leasing, di veicoli per il trasporto di persone, nuovi di fabbrica, della categoria M1, classe ambientale 6d-temp o superiore, nonché veicoli elettrici a batteria, veicoli elettrici a batteria con range extender o veicoli elettrici a celle a combustibile H2 nuovi di fabbrica, della categoria M1, per il trasporto di persone.

2. L'acquisizione dei veicoli di cui al comma 1 è subordinata alla sostituzione di un veicolo con classe di emissione inferiore a 6d-temp per il quale è stata rilasciata la licenza ovvero autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con il nuovo veicolo incentivabile. Tale onere non è dovuto in caso di nuova emissione di una licenza o di un’autorizzazione.

3. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing è obbligatorio il riscatto finale del bene da parte del beneficiario, alla scadenza del relativo contratto.

4. Sono ammissibili a contributo solo gli investimenti da realizzare nell’ambito dell’attività d’impresa svolta sul territorio della provincia di Bolzano e che hanno una ricaduta diretta sulla stessa.

Articolo 5
Misura del contributo

1. Per ciascuno dei mezzi di cui all’articolo 4 è concesso un contributo del 30%, fino ad un massimo di 12.000 €.

2. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto ai sensi della norma “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. È ammessa la presentazione di una domanda per impresa. La domanda può essere fatta per più veicoli. Il numero dei veicoli da incentivare non può superare il numero di licenze/autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c). Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica e trasmesse in formato PDF, in un’unica comunicazione PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio provinciale competente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

2. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il richiedente dichiara di utiizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. In caso di firma mancante, la domanda non è valida.

3. A pena di esclusione le domande devono essere presentate prima della realizzazione dell’investimento per il quale si richiede l’agevolazione. Per realizzazione dell’investimento si intende l’emissione delle fatture di acconto e a saldo e la stipula dei contratti leasing.

4. Gli investimenti devono riferirsi all’anno 2022. L’investimento si considera riferito al 2022 se almeno l’ordine di acquisto è stato perfezionato entro il 31.12.2022.

5. Le domande contengono le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell’impresa;

b) attività dell’impresa;

c) investimenti programmati,

d) veicolo e licenza/autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che viene sostituito con il nuovo veicolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2 o nuova licenza/ autorizzazione.

6. La domanda deve essere corredata dai preventivi di spesa degli investimenti programmati.

7. Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere in formato PDF.

Articolo 7
Istruttoria delle domande

1. Le domande complete vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono all’ufficio.

2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Le domande che non vengono perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio.

3. La concessione del contributo o il rigetto della domanda sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Economia.

Articolo 8
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo avviene dopo la realizzazione dell’investimento, sulla base del rendiconto finale di spesa e solo se il progetto realizzato corrisponde a quello previsto nella domanda.

2. La domanda di liquidazione deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica e trasmessa in formato PDF, in un’unica comunicazione PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio provinciale competente nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente ed entro il termine di cui al comma 7.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fatture, regolarmente quietanzate come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e UE.

b) contratto di leasing;

c) copia della carta di circolazione del veicolo;

d) copia del certificato di proprietà del veicolo;

e) dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara che la sostituzione di un veicolo con classe di emissione inferiore a 6d-temp per il quale è stata rilasciata la licenza ovvero autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), con il nuovo veicolo incentivabile è avvenuta, laddove previsto;

4. I beni agevolati devono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.

5. Non sono ammesse forme di compensazione.

6. Per la valutazione della documentazione, l’ufficio provinciale competente può avvalersi di pareri tecnici e stime.

7. La rendicontazione finale della spesa va presentata all’ufficio competente entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca.

8. Non sono in genere ammesse proroghe di questo termine. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.

9. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione del contributo l’azienda viene trasferita o incorporata, l’agevolazione è trasferita ai subentranti.

10. Il successore deve possedere i requisiti per beneficiare del contributo e proseguire l’attività economica in provincia di Bolzano.

11. Il successore deve assumere in proprio gli obblighi previsti e rispettarli.

12. Il direttore/La direttrice dell’ufficio competente dispone la liquidazione del contributo.

Articolo 9
Obblighi

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.

2. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del contributo.

3. Gli obblighi di cui ai presenti criteri si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche simili a quelle dei beni originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario con un bene almeno di pari valore. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

4. Per quanto concerne i beni agevolati sulla base dei presenti criteri, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa. Per il medesimo periodo i beni agevolati non possono essere alienati o dati in affitto; inoltre, non può essere data in affitto neanche l’azienda alla quale i beni appartengono.

Articolo 10
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione degli investimenti agevolati, l’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento degli investimenti agevolati e svolge inoltre accertamenti in tutti i casi che ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione degli investimenti da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei contributi liquidati nell’anno di riferimento

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Esso mira, inoltre, a verificare che gli investimenti siano destinati agli scopi per i quali il contributo è stato concesso.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 comporta la revoca del contributo e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali dalla data dell’erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine previsto.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, e 4, commi 3, 4 e 5, determina la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del termine previsto.

7. L’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, comporta la revoca dell’intero contributo.

8. Su richiesta motivata, la Giunta provinciale, può rinunciare alla revoca del contributo nel caso di danni al bene agevolato causati da incidente, incendio o furto.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione potrà essere ridotta o le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate dal giorno della loro approvazione fino al 15 novembre 2022.

 

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