1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”, e successive modifiche, la concessione di agevolazioni per la riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto di persone non di linea.
2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributi e sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (diritto alla concorrenza) e con il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 del 24.12.2013).