1. È ammissibile a contributo l’acquisto, anche mediante leasing, di veicoli per il trasporto di persone, nuovi di fabbrica, della categoria M1, classe ambientale 6d-temp o superiore, nonché veicoli elettrici a batteria, veicoli elettrici a batteria con range extender o veicoli elettrici a celle a combustibile H2 nuovi di fabbrica, della categoria M1, per il trasporto di persone.
2. L'acquisizione dei veicoli di cui al comma 1 è subordinata alla sostituzione di un veicolo con classe di emissione inferiore a 6d-temp per il quale è stata rilasciata la licenza ovvero autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con il nuovo veicolo incentivabile. Tale onere non è dovuto in caso di nuova emissione di una licenza o di un’autorizzazione.
3. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing è obbligatorio il riscatto finale del bene da parte del beneficiario, alla scadenza del relativo contratto.
4. Sono ammissibili a contributo solo gli investimenti da realizzare nell’ambito dell’attività d’impresa svolta sul territorio della provincia di Bolzano e che hanno una ricaduta diretta sulla stessa.