(1) Dopo la lettera y) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“z) le funzioni concernenti la gestione dell’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, e successive modifiche.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture residenziali destinate all'assistenza agli anziani da parte del comitato tecnico provinciale di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, e successive modifiche, l'ufficio competente in materia di anziani e distretti sociali esprime un parere obbligatorio per quanto riguarda il rispetto dei criteri di accreditamento e gli aspetti sociali.”
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato all’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia è trasferito all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano ai sensi dell’articolo 18 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo determinato, assegnato all’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia, mantiene il diritto di essere assunto a tempo determinato dall’ente di destinazione per il periodo indicato nel contratto di lavoro individuale con l’ente di provenienza.”
(4) I tempi e le modalità per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 3 sono determinati dalla Giunta provinciale.