(1) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, le parole: “20.000.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “24.500.000,00 euro per l’anno 2022”.
(2) Nel comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, le parole: “4.500.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “0,00 euro per l’anno 2022” e le parole: “per l’anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 9.000.000,00 euro” sono sostituite dalle parole: “per l’anno 2023 la spesa di 10.800.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 10.800.000,00 euro”.
(3) L’aumento di spesa di cui al comma 1 trova la propria copertura finanziaria nella corrispettiva riduzione di spesa prevista dal comma 2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.