(1) L’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche è così sostituito:
“Art. 6 (Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali sovracomunali)
1. Con regolamento di esecuzione sono individuati gli enti, ai quali possono essere delegate le funzioni riguardanti la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali, fatta salva la facoltà della Provincia di svolgere in autonomia tali funzioni.
2. Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ricevono un finanziamento fino al 100 per cento della spesa ammessa per la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali. L’entità del finanziamento viene stabilito annualmente in base all’accordo sulla finanza locale, fatte salve altre possibilità di finanziamento. La Giunta provinciale fissa i criteri di finanziamento. L’entità di contributo del 100 per cento può essere applicata anche retroattivamente alle domande di contributo presentate a partire dall’entrata in vigore dei criteri di cui sopra.
3. La manutenzione ordinaria delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali è sostenuta con assegnazioni correnti agli enti individuati dal regolamento di cui al comma 1. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall’accordo annuale sulla finanza locale.
4. Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.
5. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che essi si assumano le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, gli enti gestori rimborsano alla Provincia solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali.”
(2) All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza provinciale. I finanziamenti e le assegnazioni sono concedibili fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.