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t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 131)
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 20 ottobre 2022, n. 42.

Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2022 - competenza

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

-21.369.000,00

01-103

+99.952.834,16

02-101

+765.153,73

02-103

+1.200.000,00

03-100

-3.085.972,00

03-400

+90.000,00

03-500

+9.091.960,00

04-200

-58.000,00

04-300

+4.300.000,00

04-400

+9.190.000,00

04-500

-717.965,55

05-300

-48.500.000,00

 

Anno 2022 - cassa

 

Titolo – Tipologia

Importo

01-101

-21.369.000,00

01-103

+99.952.834,16

02-101

+765.153,73

02-103

+1.200.000,00

03-100

-3.085.972,00

03-400

+90.000,00

03-500

+9.091.960,00

04-200

-58.000,00

04-300

+4.300.000,00

04-400

+9.190.000,00

04-500

-717.965,55

05-300

-48.500.000,00

 

Anno 2023 - competenza

Titolo – Tipologia

Importo

03-500

+5.000.000,00

 

Anno 2024 - competenza

Titolo – Tipologia

Importo

03-500

+5.000.000,00

 

Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)

(1) Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Anno 2022 - competenza

 

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

-4.296.475,39

01-03-1

+500,00

01-03-3

+12.600.000,00

01-06-2

-18.120.563,08

01-08-1

-2.150.774,97

01-08-2

-52.141,84

01-10-1

-1.739.969,30

01-11-1

-677.800,00

04-01-1

-30.560,00

04-01-2

+25.000,00

04-02-1

+7.021.718,89

04-02-2

-38.622,20

04-03-2

+240.000,00

04-04-1

-9.771.795,95

04-04-2

-949.225,03

04-06-1

+356.112,49

04-07-1

-553.160,25

05-01-1

-227.528,13

05-01-2

+227.528,13

05-02-1

+1.264.553,46

05-02-2

-173.661,26

06-01-2

-10.000.000,00

06-02-1

-342.977,94

06-02-2

+484.523,19

08-02-2

+1.000.000,00

08-02-3

+14.930.000,00

09-01-1

-60.893,60

09-02-1

+175.893,60

09-02-2

+20.000,00

09-04-2

+5.410.911,61

09-05-1

+619.565,75

09-05-2

+2.213.717,54

10-01-1

+438.379,95

10-02-1

+5.178.469,64

10-02-2

-1.652.538,03

10-05-1

+431.686,57

10-05-2

-2.789.902,39

11-01-1

-1.273.000,00

11-01-2

+1.273.000,00

12-01-1

-6.365.500,00

12-02-1

+7.850.000,00

12-03-1

-100.000,00

12-03-2

+2.700.000,00

12-04-1

-2.685.000,00

12-04-2

-999.500,00

12-05-1

+1.580.000,00

12-07-1

-650.000,00

13-01-1

-1.508.208,16

13-02-1

+7.600.000,00

14-01-1

-1.823.000,00

14-01-2

+2.702.000,00

14-02-1

-2.678.499,98

14-02-2

+150.000,00

14-03-2

+2.680.000,00

14-04-2

+1.000.000,00

15-02-1

+9.780,00

15-03-1

-2.500,00

15-03-2

+2.500,00

16-01-1

+1.000.000,00

16-01-2

-3.318.241,50

17-01-2

-4.740.000,00

18-01-1

-7.421.367,33

18-01-2

-5.000.000,00

20-01-1

-16.510.145,59

20-02-1

+513.422,02

20-02-2

+98.419,42

20-03-1

+77.764.880,00

 

Anno 2022 - cassa

 

Missione - Programma - Titolo 

Importo

01-01-1

-4.296.475,39

01-02-1

+10.861.307,96

01-03-1

+500,00

01-03-3

+12.600.000,00

01-06-2

-18.120.563,08

01-08-1

+3.106.370,03

01-08-2

-52.141,84

01-10-1

-1.739.969,30

01-11-1

-677.800,00

04-01-1

-30.560,00

04-01-2

+25.000,00

04-02-1

+6.521.718,89

04-02-2

-38.622,20

04-03-2

+240.000,00

04-04-1

-10.869.105,95

04-04-2

-949.225,03

04-06-1

+356.112,49

04-07-1

-553.160,25

05-01-1

-227.528,13

05-01-2

+227.528,13

05-02-1

+1.264.553,46

05-02-2

-173.661,26

06-01-2

-10.000.000,00

06-02-1

-342.977,94

06-02-2

+484.523,19

08-02-2

+1.000.000,00

08-02-3

+14.930.000,00

09-01-1

-60.893,60

09-02-1

+175.893,60

09-02-2

+20.000,00

09-04-2

+5.208.636,16

09-05-1

+619.565,75

09-05-2

+2.213.717,54

10-01-1

+438.379,95

10-02-1

+11.993.086,76

10-02-2

-1.652.538,03

10-05-1

+431.686,57

10-05-2

-2.789.902,39

11-01-1

-1.273.000,00

11-01-2

+1.272.370,00

12-01-1

-821.518,32

12-02-1

+7.850.000,00

12-03-1

-100.000,00

12-03-2

+2.700.000,00

12-04-1

-2.685.000,00

12-04-2

-999.500,00

12-05-1

+1.580.000,00

12-07-1

-650.000,00

13-01-1

+28.466.428,86

13-02-1

+7.600.000,00

14-01-1

-1.823.000,00

14-01-2

+2.702.000,00

14-02-1

-2.678.499,98

14-02-2

+150.000,00

14-03-2

+2.680.000,00

14-04-2

+1.000.000,00

15-02-1

+9.780,00

15-03-1

-2.500,00

15-03-2

+2.500,00

16-01-1

+1.000.000,00

16-01-2

-3.318.241,50

17-01-2

-4.740.000,00

18-01-1

-2.206.264,81

18-01-2

-5.000.000,00

 

Anno 2023 - competenza 

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-10-1

-1.800.000,00

09-04-2

+5.000.000,00

10-05-2

-1.000.000,00

12-02-1

+12.150.000,00

12-07-1

+2.850.000,00

20-01-1

-297.000,00

20-02-1

+297.000,00

20-03-1

-13.200.000,00

20-03-2

+1.000.000,00

 

Anno 2024 - competenza

 

Missione - Programma - Titolo

Importo

 

01-10-1

-1.800.000,00

09-04-2

+5.000.000,00

09-05-2

+24.965.036,72

10-05-2

-1.000.000,00

12-02-1

+12.150.000,00

12-07-1

+2.850.000,00

16-01-1

-9.746.000,00

16-01-2

-15.219.036,72

20-01-1

-297.000,00

20-02-1

+297.000,00

20-03-1

-13.200.000,00

20-03-2

+1.000.000,00

Art. 3 (Allegati)

(1) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).

(2) Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B).

(3) Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H).

(4) Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5).

(5) Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato N).

(6) Vengono allegate alla presente legge le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

Art. 4 (Autorizzazione)

(1) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, le parole: “20.000.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “24.500.000,00 euro per l’anno 2022”.

(2) Nel comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, le parole: “4.500.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “0,00 euro per l’anno 2022” e le parole: “per l’anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 9.000.000,00 euro” sono sostituite dalle parole: “per l’anno 2023 la spesa di 10.800.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 10.800.000,00 euro”.

(3) L’aumento di spesa di cui al comma 1 trova la propria copertura finanziaria nella corrispettiva riduzione di spesa prevista dal comma 2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell’Amministrazione provinciale”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “anche fuori organico,” sono soppresse.

(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è soppresso.

(3) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è soppresso.

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“3/bis Con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 21 e nell’ambito della contrattazione collettiva sono definiti gli aspetti di dettaglio per l’applicazione del presente articolo.”

(5) Nel comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “, sono inquadrati d’ufficio, a esaurimento, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2” sono sostituite dalle parole: “sono inquadrati, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2”.

(6) Nel comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del/della dirigente.” sono sostituite dalle parole: “con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti.”.

(7) Nella lettera c) del comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “di qualunque genere,” sono inserite le parole: “che costituiscono provvedimenti definitivi,”.

(8) Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: “individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2” sono inserite le parole: “, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l’Avvocatura della Provincia”.

(9) Nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “esclusivamente per la Provincia” sono sostituite dalle parole: “per la Provincia e i suoi enti strumentali”.

(10) Nel comma 4 dell’articolo 49 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, le parole: “il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, corrisponde al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle parole: “il trattamento economico complessivo degli avvocati e delle avvocate con funzioni di coordinamento, inquadrati nel livello più elevato, è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione provinciale“.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel primo periodo del comma 5/ter dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “fino al 31 dicembre 2024”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, le parole “ad un massimo di 2,50 euro” sono sostituite dalle parole: “ad un massimo di 5,00 euro”.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“6. La concessione delle prestazioni di cui all'articolo 8 avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) Dopo la lettera y) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“z) le funzioni concernenti la gestione dell’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, e successive modifiche.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture residenziali destinate all'assistenza agli anziani da parte del comitato tecnico provinciale di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, e successive modifiche, l'ufficio competente in materia di anziani e distretti sociali esprime un parere obbligatorio per quanto riguarda il rispetto dei criteri di accreditamento e gli aspetti sociali.”

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato all’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia è trasferito all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano ai sensi dell’articolo 18 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. Il personale provinciale con contratto di lavoro a tempo determinato, assegnato all’Istituto Provinciale Assistenza all’Infanzia, mantiene il diritto di essere assunto a tempo determinato dall’ente di destinazione per il periodo indicato nel contratto di lavoro individuale con l’ente di provenienza.”

(4) I tempi e le modalità per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 3 sono determinati dalla Giunta provinciale.

Art. 11 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza prezzi e per il sostegno del sistema economico)   delibera sentenza

(1) In considerazione del repentino aumento dei costi delle forniture di energia, nonché del generalizzato incremento dei prezzi dei materiali e delle materie prime, la Provincia autonoma di Bolzano adotta misure finalizzate a ridurne l’impatto su persone, famiglie, imprese ed operatori economici nonché su enti pubblici e privati gestori di servizi di interesse pubblico.

(2) Al fine di attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare nuove misure straordinarie di sostegno a favore di persone, famiglie ed enti pubblici e privati gestori di servizi di interesse pubblico o a integrare le misure di sostegno esistenti.

(3) Al fine di attuare gli obiettivi di cui al comma 1, le misure provinciali esistenti in favore di imprese e operatori economici sono concesse nel rispetto delle condizioni definite nella Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, purché le finalità perseguite da dette misure siano coerenti con quelle del predetto Quadro temporaneo e la Provincia autonoma di Bolzano acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea nell’ambito di una notifica provinciale o di una notifica quadro effettuata dallo Stato a favore delle Regioni e delle Province autonome. Per le finalità di cui al presente comma, alle misure provinciali esistenti è dato un nuovo inquadramento con deliberazione della Giunta provinciale, nella quale sono indicati, anche in deroga alla normativa provinciale di riferimento, il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.

(4) I provvedimenti amministrativi adottati per l’attuazione delle misure di cui al presente articolo costituiscono provvedimenti definitivi. Nei casi di accertata indebita percezione, il vantaggio economico di qualunque genere percepito in base alle suddette misure è revocato e il relativo importo dev’essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione.

(5) La Provincia autonoma di Bolzano adotta altresì misure di contenimento dei consumi di energia in riferimento alle proprie strutture ed edifici, ivi compresa l’individuazione con le parti sociali di forme innovative di articolazione degli orari di lavoro.

(6) Ai fini dell’attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. La dotazione del fondo ammonta a 100.000.000,00 euro. I prelievi dal fondo sono disposti con deliberazioni della Giunta provinciale.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000.000,00 euro per l’anno 2022, in 0,00 euro per l’anno 2023 e in 0,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 797 - Requisiti di accesso e criteri di erogazione del “bonus bollette” e pagamento straordinario dell'assegno provinciale per i figli (modificata con delibera n. 268 del 28.03.2023 e delibera n. 304 del 04.04.2023)

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)

(1) L’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 6 (Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali sovracomunali)

1. Con regolamento di esecuzione sono individuati gli enti, ai quali possono essere delegate le funzioni riguardanti la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali, fatta salva la facoltà della Provincia di svolgere in autonomia tali funzioni.

2. Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ricevono un finanziamento fino al 100 per cento della spesa ammessa per la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili e itinerari ciclopedonali sovracomunali. L’entità del finanziamento viene stabilito annualmente in base all’accordo sulla finanza locale, fatte salve altre possibilità di finanziamento. La Giunta provinciale fissa i criteri di finanziamento. L’entità di contributo del 100 per cento può essere applicata anche retroattivamente alle domande di contributo presentate a partire dall’entrata in vigore dei criteri di cui sopra.

3. La manutenzione ordinaria delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali è sostenuta con assegnazioni correnti agli enti individuati dal regolamento di cui al comma 1. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall’accordo annuale sulla finanza locale.

4. Gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.

5. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare gli enti gestori individuati dal regolamento di cui al comma 1 ad avvalersi del Servizio Strade provinciale per la manutenzione, a condizione che essi si assumano le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, gli enti gestori rimborsano alla Provincia solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali.”

(2) All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza provinciale. I finanziamenti e le assegnazioni sono concedibili fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”)
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