(1) Per il periodo della sua durata in carica il/la Presidente della Provincia può avvalersi di un/una portavoce, che può essere anche una persona esterna all’Amministrazione, il cui compito sarà di curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Per tutta la durata dell’incarico la persona nominata direttamente dal Presidente della Provincia quale suo/sua portavoce non può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.