(1) Ciascun membro della Giunta provinciale è coadiuvato da una segreteria assessorile in cui opera personale individuato tra i dipendenti e le dipendenti dell’Amministrazione provinciale o chiamato dall’esterno per la durata in carica del membro di Giunta e in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale.
(2) Fanno parte del citato personale di diretta collaborazione del membro di Giunta il segretario/la segretaria particolare, l’addetto/addetta alla comunicazione, l’autista e altre quattro unità di personale addette al supporto organizzativo e strategico del membro della Giunta.
(3) Il personale delle segreterie assessorili, ad esclusione del segretario/della segretaria particolare, è sottoposto al direttore/alla direttrice di dipartimento, ferma restando la dipendenza funzionale dal membro della Giunta provinciale. Detto personale può consultare i/le dirigenti delle strutture organizzative, ma non può interferire nelle attività amministrative o impartire istruzioni.