(1) Il/La capo di gabinetto coadiuva il/la Presidente della Provincia nell’esercizio delle sue funzioni e nella trattazione delle materie di sua competenza. Su indicazione del/della Presidente, il/la capo di gabinetto ha diritto, su richiesta, di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli assessori/dalle assessore e dalle strutture della Provincia e di prendere visione della relativa documentazione.
(2) Il/La capo di gabinetto non può interferire nell’attività delle strutture provinciali né sostituirsi a esse. Nell’esercizio dei suoi compiti il/la capo di gabinetto risponde direttamente al/alla Presidente della Provincia.
(3) Il/La Presidente della Provincia sceglie il/la capo di gabinetto tra il personale iscritto nella prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, per la sua stessa durata in carica. La nomina del/della capo di gabinetto può essere conferita anche con le modalità di cui all’Art. 9.