(1) Il/La Presidente della Provincia può avere alle proprie dirette dipendenze fino a tre segretari/segretarie particolari e un segretario/una segretaria personale; ogni assessore/assessora provinciale può avere alle proprie dirette dipendenze un segretario/una segretaria particolare. I segretari e le segretarie coadiuvano il/la Presidente della Provincia ovvero gli assessori e le assessore nello svolgimento delle attività connesse con la loro carica.
(2) I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale rispondono dell’esercizio dei loro compiti al/alla Presidente della Provincia o all’Assessore/Assessora provinciale dal quale/dalla quale dipendono.
(3) Nell’espletamento dei loro compiti i segretari e le segretarie particolari possono consultare i direttori e le direttrici delle strutture organizzative. Tuttavia, non possono interferire nell’attività degli uffici o impartire loro istruzioni né trattare affari di competenza degli uffici.
(4) I segretari e le segretarie particolari nonché il segretario/la segretaria personale possono essere scelti fra il personale della Provincia o anche tra persone estranee all’Amministrazione provinciale in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego provinciale.
(5) L’assunzione dei segretari e delle segretarie particolari nonché del segretario/della segretaria personale è a tempo determinato; l’incarico è rinnovabile e, comunque, di durata non superiore a quella del mandato del/della Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora.