1. L’Agenzia può concedere il seguente tasso percentuale di contributo:
a) 80 per cento dei costi riconosciuti per le misure di pronto soccorso di cui al capo II, per le misure di prevenzione di cui ai capi II e III e per le misure di ripristino di cui al capo III;
b) 80 per cento dei costi riconosciuti per le misure per le strutture per il Servizio antincendio di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) ed e);
c) 95 per cento dei costi riconosciuti per le misure per gli impianti di esercitazione con autorespiratori di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d).
2. Se il Presidente o la Presidente della Provincia dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, o la Giunta provinciale delibera la delimitazione della zona colpita dalla calamità, o lo Stato dichiara lo stato di emergenza, il tasso percentuale di contributo per le misure di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), è aumentato al 100 per cento.
3. Ai fini della concessione del contributo, l’Agenzia tiene conto:
a) di altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile;
b) di precedenti contributi concessi ai sensi dei presenti criteri per la stessa misura di protezione civile;
c) della disponibilità dei relativi mezzi finanziari nel budget dell’Agenzia.
4. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altri vantaggi economici pubblici per la stessa misura di protezione civile fino al raggiungimento dell’importo dei costi complessivi.