1. L’Ufficio archivia la domanda di contributo previa relativa comunicazione all’ente locale, se:
a) mancano dei documenti e questi non sono stati presentati entro il termine indicato nella relativa richiesta;
b) i costi o il contributo integrativo massimo possibile sono inferiori a 20.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso del completamento dell’opera o dell’investimento ai sensi dell’articolo 20 comma 4, di approvazione di varianti ai sensi dell’articolo 22 e per la concessione di un contributo integrativo ai sensi dell’articolo 23, comma 3;
c) la comunicazione di cui all’articolo 4 non è stata inoltrata immediatamente;
d) la domanda di cui all’articolo 5 non è stata presentata entro il termine previsto;
e) l’adozione delle misure di protezione civile di cui ai capi III e IV ha avuto inizio prima del ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo di cui all’articolo 14, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2.