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Delibera 31 maggio 2022, n. 396
Criteri per la concessione di contributi a enti locali per l'adozione di misure di protezione civile

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi a enti locali per l’adozione di misure di protezione civile

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi ai comuni e alle comunità comprensoriali (di seguito denominati enti locali) per le seguenti misure, di seguito denominate cumulativamente misure di protezione civile, atte a prevenire calamità naturali o adottate in occasione delle calamità stesse, ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale:

a) misure di prevenzione, quali la costruzione di opere di protezione, la costruzione di impianti per la fornitura della corrente d’emergenza atti a garantire i servizi essenziali o altre misure di protezione civile per la riduzione del rischio;

b) misure di pronto soccorso;

c) misure di ripristino, compresa la ricostruzione, delle opere pubbliche danneggiate (come strade, condutture dell’acqua potabile, canalizzazioni ed edifici, inclusi l’arredamento e le attrezzature in dotazione) nonché della rete viaria rurale o di cimiteri danneggiati;

d) altre misure di prevenzione e ripristino, quali:

1) l’elaborazione e la modifica di piani di protezione civile e delle zone di pericolo;

2) l’acquisto dei beni e dei servizi necessari per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e di ripristino, come indagini, studi, pareri, carte dei pericoli, sistemi di monitoraggio e sistemi di allertamento;

e) la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il Servizio antincendio.

2. Non vengono concessi contributi per la protezione di singole infrastrutture private (come strade di accesso, sentieri escursionistici, sentieri delle rogge, strade forestali o sentieri di interessenze) o di singoli edifici privati (come case di abitazione, aziende alberghiere, imprese commerciali o industriali).

3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi dall’Agenzia per la Protezione civile, di seguito nominata Agenzia. La struttura responsabile per lo svolgimento del relativo procedimento amministrativo concernente la concessione, la liquidazione e i controlli è l’Ufficio Protezione civile, di seguito nominato Ufficio.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:

a) pericolo per la pubblica incolumità: pericolo effettivo o possibile per un numero indeterminato di persone;

b) immediatezza della comunicazione: la comunicazione di cui all’articolo 4 s’intende inoltrata immediatamente, se l’Ufficio è in grado di accertare in modo univoco la situazione di pericolo o l’evento dannoso. L’accertamento può avvenire con un sopralluogo o anche tramite adeguata documentazione, come verbali, relazioni o documentazione fotografica.

Art. 3
Consulenza

1. Ai fini della realizzazione delle misure di cui ai capi II, III e IV, l’ente locale può avvalersi della consulenza tecnico-amministrativa dell’Ufficio.

Capo II
Contributi per misure di protezione civile in caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità

Art. 4
Comunicazione

1. Immediatamente dopo aver constatato la situazione di pericolo o l’evento dannoso, l'ente locale deve inoltrare una comunicazione scritta all’Ufficio.

Art. 5
Domanda di contributo

1. Ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge provinciale, l’ente locale può presentare domanda di contributo per l’adozione di misure di prevenzione e di pronto soccorso qualora sussista un pericolo imminente per la pubblica incolumità.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio entro il termine perentorio di 180 giorni a partire dalla constatazione della situazione di pericolo o dell’evento dannoso. Se il Presidente o la Presidente della Provincia dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, o lo Stato dichiara lo stato di emergenza, la domanda può essere presentata entro la data di cessazione dello stato di calamità o di emergenza. Se la Giunta provinciale delibera la delimitazione della zona colpita dalla calamità, la domanda può essere presentata entro il termine fissato nel provvedimento di delimitazione.

Art. 6
Adozione della misura di protezione civile

1. Trattandosi di misure di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, l’ente locale può adottare la misura di protezione civile anche prima della presentazione della domanda di contributo. Ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale, per l’approvazione della misura di protezione civile non è richiesto alcun parere né alcuna autorizzazione.

2. Se l’ente locale affida l’esecuzione della misura di protezione civile a un altro organismo di diritto pubblico, l’ente stesso può trasferire a tale organismo il contributo concesso dall’Agenzia. L’ente locale resta tuttavia l’unico soggetto responsabile e di riferimento per l’Ufficio.

Art. 7
Documentazione

1. La domanda di contributo di cui all’articolo 5 deve essere sottoscritta dal o dalla legale rappresentante dell’ente locale ed essere presentata insieme alla seguente documentazione, compilata in ogni suo dettaglio:

a) misure di prevenzione:

1) relazione con descrizione dell’imminenza della situazione di pericolo o dell'evento dannoso e della misura di protezione civile necessaria, con indicazione della spesa presunta;

2) dichiarazione su altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile;

3) progetto esecutivo o, qualora concordato con l’Ufficio, altra documentazione. Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;

4) cronoprogramma per la realizzazione delle attività pluriennali, con suddivisone delle relative spese per anni di competenza;

b) misure di pronto soccorso:

1) relazione con descrizione della situazione di pericolo o dell'evento dannoso e della misura di protezione civile necessaria, con indicazione della spesa presunta;

2) dichiarazione su altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile;

3) cronoprogramma per la realizzazione delle attività pluriennali, con suddivisone delle relative spese per anni di competenza.

Capo III
Contributi per misure di protezione civile nel caso in cui non sussista un pericolo imminente per la pubblica incolumità

Art. 8
Domanda di contributo

1. Ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge provinciale, l’ente locale può presentare domanda di contributo per l’adozione di misure di prevenzione e di ripristino anche qualora non sussista un pericolo imminente per la pubblica incolumità.

2. La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio prima che sia dato inizio alla realizzazione della misura di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9.

Art. 9
Adozione della misura di protezione civile

1. Ai fini della concessione del contributo, l’ente locale può dare inizio alla realizzazione della misura di protezione civile solamente a partire dal ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 14.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per:

a) spese tecniche, sondaggi del terreno o disgaggi di pareti rocciose necessari per predisporre una misura di protezione civile per la quale viene concesso un contributo in un momento successivo;

b) contributi integrativi;

c) il completamento dell‘opera o dell’investimento ai sensi dell’articolo 20 comma 4.

3. Il ricevimento della comunicazione ai sensi dell’articolo 14 non comporta ancora il diritto alla concessione di un contributo.

4. Se l’ente locale affida l’esecuzione della misura di protezione civile a un altro organismo di diritto pubblico, l’ente stesso può trasferire a tale organismo il contributo concesso dall’Agenzia. L’ente locale resta tuttavia l’unico soggetto responsabile e di riferimento per l’Ufficio.

Art. 10
Controllo della situazione di pericolo

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale, l’ente locale controlla costantemente la situazione di pericolo. Se viene accertato un pericolo imminente per la pubblica incolumità, l’ente locale deve inoltrare all’Ufficio la comunicazione scritta di cui all’articolo 4 dei presenti criteri. Se l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 17 dei presenti criteri, classifica la domanda sotto il capo II, si procede ai sensi del suddetto capo.

Art. 11
Documentazione

1. La domanda di contributo di cui all’articolo 8 deve essere firmata dal o dalla legale rappresentante dell’ente locale ed essere presentata insieme alla seguente documentazione, compilata in ogni suo dettaglio:

a) lavori:

1) progetto esecutivo. Il progetto deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;

2) cronoprogramma per la realizzazione delle attività pluriennali, con suddivisone delle relative spese per anni di competenza;

3) copia dell’atto amministrativo concernente l’approvazione della misura di protezione civile da parte del competente organo dell’ente locale;

4) copia del titolo abilitativo, se prescritto dalla legge;

5) dichiarazione sugli estremi del parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, nel caso di progetti di opere con un importo complessivo di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, e successive modifiche;

6) dichiarazione su altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile;

7) dichiarazione che l’adozione della misura di protezione civile non ha ancora avuto inizio nonché di essere a conoscenza del fatto che tale adozione può aver inizio solamente a partire dal ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 14, e che tale comunicazione non comporta ancora il diritto alla concessione del contributo stesso;

b) forniture e servizi:

1) copia del preventivo di spesa o della stima dei costi;

2) cronoprogramma per la realizzazione delle attività pluriennali, con suddivisone delle relative spese per anni di competenza;

3) copia dell’atto amministrativo concernente l’approvazione della misura di protezione civile da parte del competente organo dell’ente locale;

4) dichiarazione su altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile;

5) dichiarazione che l’adozione della misura di protezione civile non ha ancora avuto inizio nonché di essere a conoscenza del fatto che tale adozione può aver inizio solamente a partire dal ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 14, e che tale comunicazione non comporta ancora il diritto alla concessione del contributo stesso.

Capo IV
Contributi concernenti le strutture per il Servizio antincendio

Art. 12
Domanda di contributo

1. Ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge provinciale, il Comune può presentare domanda per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il Servizio antincendio. Di norma, anche i soccorsi alpini della Provincia sono allocati presso gli edifici destinati al Servizio antincendio.

2. Ai fini dei presenti criteri, sono considerate strutture per il Servizio antincendio:

a) gli edifici per il corpo dei vigili del fuoco del luogo;

b) gli edifici dei vigili del fuoco con ulteriori funzioni di punto d’appoggio;

c) gli edifici dei vigili del fuoco del capoluogo distrettuale;

d) gli impianti di esercitazione con autorespiratori che vengono utilizzati da più comuni e non sono integrati in un edificio dei vigili del fuoco;

e) gli altri edifici o impianti destinati al Servizio antincendio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio prima che sia dato inizio alla realizzazione della misura di protezione civile, ma solo dopo che il sindaco o la sindaca e il direttore o la direttrice dell’Agenzia hanno effettuato insieme il sopralluogo di cui all’articolo 13 dei presenti criteri.

4. Per l’adozione della misura di protezione civile trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 9 dei presenti criteri.

5. Per la documentazione da presentare trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 dei presenti criteri.

Art. 13
Sopralluogo e verbale

1. Durante il sopralluogo viene redatto un verbale, che deve essere sottoscritto da entrambe le parti. In tale occasione, le parti possono consultare i rappresentanti delle strutture del Servizio per la protezione civile e degli uffici provinciali competenti. Nel verbale viene accertata la necessità della misura di protezione civile, valutata l’idoneità dell’ubicazione della struttura e rilevato il fabbisogno di spazio.

2. Il sindaco o la sindaca può delegare a un assessore o ad un’assessora comunale l’esecuzione del sopralluogo.

3. Il direttore o la direttrice dell’Agenzia può delegare al direttore o alla direttrice dell’Ufficio Protezione civile l’esecuzione del sopralluogo.

4. In caso di lavori di manutenzione straordinaria o in altri casi motivati si può prescindere dal sopralluogo di cui al presente articolo.

Capo V
Disposizioni sullo svolgimento del procedimento amministrativo

Art. 14
Esame della domanda di contributo

1. L’Ufficio esamina la domanda di contributo dal punto di vista formale nonché per quanto concerne la finanziabilità della misura di protezione civile e la ripartizione dei costi riconosciuti e trasmette all’ente locale la comunicazione relativa all’esito della domanda stessa.

2. L’Ufficio può richiedere in ogni momento all’ente locale la presentazione di ulteriori documenti che ritiene necessari per la concessione del contributo.

Art. 15
Riconoscimento dei costi

1. Per le misure di pronto soccorso di cui al capo II, l’Ufficio riconosce i costi della misura di protezione civile, incluse le spese tecniche, purché adeguati e rilevanti per la protezione civile.

2. Per le misure di prevenzione di cui ai capi II e III, per le misure di ripristino di cui al capo III e per le misure di cui al capo IV, l’Ufficio riconosce i costi della misura di protezione civile, purché adeguati e rilevanti per la protezione civile, e all’occorrenza le spese tecniche, nella misura di un importo forfetario fino al 18 per cento dei costi di costruzione riconosciuti, nonché i costi per l’arredamento, nella misura di un importo forfetario fino al 6 per cento dei costi di costruzione riconosciuti o dei costi di acquisto riconosciuti.

3. Per il riconoscimento dei costi per l’arredamento ai sensi del comma 2, in caso di costruzione di un edificio dei vigili del fuoco del capoluogo distrettuale, il Comune deve assumersi anche i costi per l’arredamento delle strutture sovracomunali per il Servizio antincendio integrate nell’edificio stesso.

4. I costi riconosciuti sono comprensivi dell’IVA (se non detraibile) e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori eventualmente dovuti.

5. L’Ufficio non riconosce i seguenti costi:

a) costi che si riferiscono a terreni, come l’acquisto o l’occupazione temporanea, tranne quelli ritenuti necessari;

b) costi per l’acquisto e per la gestione di veicoli;

c) spese ricorrenti, come la manutenzione ordinaria delle opere di protezione, assicurazioni, gettoni di presenza, spese di energia elettrica e di telefono,

d) costi per l’acquisto di apparecchiature, mezzi, materiali, dispositivi di protezione individuale e attrezzature d’emergenza che il Comune mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 16
Archiviazione delle domande di contributo

1. L’Ufficio archivia la domanda di contributo previa relativa comunicazione all’ente locale, se:

a) mancano dei documenti e questi non sono stati presentati entro il termine indicato nella relativa richiesta;

b) i costi o il contributo integrativo massimo possibile sono inferiori a 20.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso del completamento dell’opera o dell’investimento ai sensi dell’articolo 20 comma 4, di approvazione di varianti ai sensi dell’articolo 22 e per la concessione di un contributo integrativo ai sensi dell’articolo 23, comma 3;

c) la comunicazione di cui all’articolo 4 non è stata inoltrata immediatamente;

d) la domanda di cui all’articolo 5 non è stata presentata entro il termine previsto;

e) l’adozione delle misure di protezione civile di cui ai capi III e IV ha avuto inizio prima del ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo di cui all’articolo 14, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2.

Art. 17
Classificazione e precedenza delle domande di contributo

1. L’Agenzia classifica, mensilmente o all’occorrenza, le domande di contributo sotto i capi II o III dei presenti criteri. Le domande presentate ai sensi del capo IV non sono oggetto di classificazione.

2. Ai fini della concessione del contributo, le domande classificate sotto il capo II hanno la precedenza rispetto a quelle classificate sotto il capo III. Se la concessione del contributo avviene – in applicazione dei presenti criteri – anche con fondi dello Stato o dell’Unione Europea, le relative domande sono considerate separatamente.

3. Le domande di contributo di cui al capo III sono classificate nelle seguenti categorie, in ordine prioritario, sulla base di uno strumento di valutazione ponderata, tenuto conto della natura del progetto, del cronoprogramma, della natura e del numero delle strutture in pericolo, degli aspetti socioeconomici e dei costi riconosciuti della misura progettata:

a) categoria 1: misure di protezione civile a priorità alta;

b) categoria 2: misure di protezione civile a priorità media;

c) categoria 3: misure di protezione civile a priorità bassa.

4. A parità di punteggio e per le domande di cui ai capi II e IV trova applicazione il criterio cronologico.

Art. 18
Concessione del contributo

1. L’Agenzia può concedere il seguente tasso percentuale di contributo:

a) 80 per cento dei costi riconosciuti per le misure di pronto soccorso di cui al capo II, per le misure di prevenzione di cui ai capi II e III e per le misure di ripristino di cui al capo III;

b) 80 per cento dei costi riconosciuti per le misure per le strutture per il Servizio antincendio di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a), b), c) ed e);

c) 95 per cento dei costi riconosciuti per le misure per gli impianti di esercitazione con autorespiratori di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d).

2. Se il Presidente o la Presidente della Provincia dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, o la Giunta provinciale delibera la delimitazione della zona colpita dalla calamità, o lo Stato dichiara lo stato di emergenza, il tasso percentuale di contributo per le misure di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), è aumentato al 100 per cento.

3. Ai fini della concessione del contributo, l’Agenzia tiene conto:

a) di altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile;

b) di precedenti contributi concessi ai sensi dei presenti criteri per la stessa misura di protezione civile;

c) della disponibilità dei relativi mezzi finanziari nel budget dell’Agenzia.

4. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altri vantaggi economici pubblici per la stessa misura di protezione civile fino al raggiungimento dell’importo dei costi complessivi.

Art. 19
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione parziale del contributo avviene applicando la percentuale concessa dall’Agenzia e al massimo fino al raggiungimento del 95 per cento del contributo concesso.

2. Per la liquidazione parziale e finale del contributo, in base di una rendicontazione parziale ovvero finale, l’ente locale presenta all’Ufficio la seguente documentazione, compilata in ogni suo dettaglio, insieme ad una lettera accompagnatoria:

a) distinta riassuntiva delle spese annuali sostenute ai sensi del cronoprogramma presentato, dalla quale emergano i dati essenziali della documentazione di spesa. La distinta deve essere firmata dal o dalla legale rappresentante dell’ente locale richiedente, che contestualmente attesta che le spese sono state sostenute per intero e sono comprovate dalla relativa documentazione giustificativa, conservata presso la propria sede;

b) cronoprogramma attuale per la realizzazione delle attività pluriennali, con suddivisone delle relative spese per anni di competenza;

c) dichiarazione del legale rappresentante/della legale rappresentante dell’ente locale attestante:

1) che la documentazione presentata si riferisce all’obiettivo del progetto per il quale è stato concesso il contributo e che essa non riguarda costi non riconosciuti. Qualora parte della documentazione riguardi costi non riconosciuti, il o la legale rappresentante dell’ente dovrà dichiararlo, indicando il relativo importo;

2) che la misura di protezione civile adottata corrisponde all’obiettivo del progetto per il quale è stato concesso il contributo;

3) che la misura di protezione civile è stata eseguita interamente;

4) gli altri eventuali vantaggi economici relativi alla stessa misura di protezione civile.

3. Ai fini della liquidazione finale del contributo per le misure di prevenzione di cui al capo II, per i lavori di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), nonché per i lavori di cui all’articolo 12, comma 1, l’ente locale presenta, oltre alla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, anche un certificato di collaudo o un certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti.

4. Ai fini della liquidazione finale del contributo per gli acquisti di cui all’articolo 12, comma 1, l’ente locale presenta, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, anche copia del contratto di compravendita registrato.

5. Per la liquidazione del contributo trasferito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 9, comma 4, le fatture possono essere intestate all’organismo di diritto pubblico; le dichiarazioni di cui al presente articolo devono però essere sottoscritte dal o dalla legale rappresentante dell’ente locale. Deve inoltre essere presentata copia della convenzione che regola le modalità di esecuzione della misura di protezione civile tra l’ente locale e l’organismo di diritto pubblico.

6. Se la concessione del contributo è avvenuta – in applicazione dei presenti criteri – anche con fondi dello Stato o dell’Unione europea, per la liquidazione del contributo deve essere presentata anche la documentazione richiesta dalle suddette autorità.

Art. 20
Termini per la rendicontazione del contributo e per le modifiche del cronoprogramma

1. Le spese devono essere rendicontate dall’ente locale, secondo il proprio cronoprogramma, entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. In caso di attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, l’ente locale deve rendicontare la spesa sostenuta per ogni singola attività prevista nel cronoprogramma entro la fine dell’anno successivo a quello in cui l’attività è stata realizzata.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 o 2 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile all’ente locale, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga di un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato. L’istanza di proroga deve essere presentata all’Ufficio prima della scadenza del termine.

4. È fatta salva la facoltà dell’ente locale di proporre, a seguito della revoca del contributo, istanza di concessione di un nuovo contributo, al fine di completare l’opera o l’investimento.

5. Eventuali modifiche del cronoprogramma devono essere presentate all’Ufficio entro il 10 dicembre di ogni anno.

Art. 21
Riduzione del contributo

1. L’Ufficio riduce il contributo concesso:

a) proporzionalmente, se i singoli rendiconti finali concernenti i costi della misura di protezione civile, le spese tecniche e i costi per l’arredamento sono inferiori ai rispettivi costi riconosciuti, tenendo conto della ripartizione di cui all’articolo 15;

b) se l’ente locale riceve, per la stessa misura di protezione civile, altri vantaggi economici che non sono stati considerati in occasione della concessione del contributo.

Art. 22
Varianti e obiettivo del progetto

1. Se l’ente locale intende adottare delle varianti alla misura di protezione civile per la quale non è stato ancora concesso alcun contributo, dovrà darne comunicazione all’Ufficio.

2. Se l’ente locale intende adottare delle varianti alla misura di protezione civile per la quale è già stato concesso un contributo, queste dovranno essere comunicate all’Ufficio e approvate dall’Agenzia.

3. La comunicazione non è necessaria se si tratta di modifiche non essenziali e se l’obiettivo del progetto viene comunque raggiunto.

4. Le modifiche essenziali alla misura di protezione civile valgono sempre come modifiche all’obiettivo del progetto.

Art. 23
Contributo integrativo

1. I contributi integrativi possono essere concessi in caso di maggiori spese, purché queste siano compatibili con l’ultimo cronoprogramma presentato.

2. In caso di domanda di contributo integrativo, il procedimento amministrativo corrisponde a quello di una nuova domanda di contributo.

3. Se il Presidente o la Presidente della Provincia dichiara lo stato di calamità per la zona in questione, o la Giunta provinciale delibera la delimitazione della zona colpita dalla calamità, o lo Stato dichiara lo stato di emergenza, la percentuale di contributo è aumentata anche nei casi in cui i nuovi costi riconosciuti siano inferiori ai costi riconosciuti originariamente.

Art. 24
Revoca del contributo

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte:

a) se la misura di protezione civile adottata non corrisponde all’obiettivo del progetto per il quale il contributo è stato concesso;

b) se vengono riscontrate altre irregolarità essenziali di ogni genere.

2. L’ente locale interessato può presentare giustificazioni e controdeduzioni.

3. In caso di indebita percezione del contributo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 25
Restituzione dei contributi già liquidati

1. In caso di revoca di contributi già liquidati ai sensi dei presenti criteri, le somme da restituire sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 26
Controlli a campione

1. L’Ufficio esegue controlli a campione su almeno il sei per cento delle misure di protezione civile per le quali è stato liquidato nell’anno precedente l’intero contributo spettante.

2. Le misure di protezione civile da sottoporre a controllo sono individuate mediante sorteggio da una commissione composta dal direttore o dalla direttrice dell’Ufficio e da due collaboratori o collaboratrici. Il risultato del sorteggio è documentato da un verbale controfirmato dal direttore o dalla direttrice dell’Agenzia.

3. Dei controlli a campione effettuati è redatto un apposito verbale, nel quale vengono indicati l’ente locale controllato, le persone presenti, la data, il luogo, la misura di protezione civile adottata e l'esito del controllo.

4. Sono in ogni caso sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Ufficio.

5. Durante il controllo si verifica che la misura di protezione civile sia stata adottata e che l’obiettivo del progetto sia stato raggiunto. È inoltre verificata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

6. In caso di riscontro di irregolarità essenziali, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 24.

 

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