1. L’Ufficio riduce il contributo concesso:
a) proporzionalmente, se i singoli rendiconti finali concernenti i costi della misura di protezione civile, le spese tecniche e i costi per l’arredamento sono inferiori ai rispettivi costi riconosciuti, tenendo conto della ripartizione di cui all’articolo 15;
b) se l’ente locale riceve, per la stessa misura di protezione civile, altri vantaggi economici che non sono stati considerati in occasione della concessione del contributo.