(1) Dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:
“k) istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.”
(2) Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)
1. La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura.
2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.
3. Le modalità di tenuta e funzionamento del registro sono determinate con regolamento di esecuzione.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2021, in 250.000,00 euro per l’anno 2022 e in 250.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante i fondi di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.