(1) Al fine di mettere il personale delle scuole in grado di affrontare l’esigenza della digitalizzazione della scuola in generale e la didattica a distanza in particolare, tramite l’acquisto di dotazioni IT funzionali allo svolgimento dell’attività didattica che costituisce l’interesse esclusivo del datore di lavoro, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal personale dipendente. In considerazione del monte ore per le attività aggiuntive all’attività formativa rispettivamente per l’orario funzionale all’insegnamento, del prezzo d’acquisto della dotazione IT e della durata media di vita di attrezzature informatiche espressa in ore di lavoro, nonché sulla base della documentazione inoltrata viene determinato il rimborso spettante al singolo dipendente/alla singola dipendente, che non può superare la misura massima di 520,00 euro. I criteri e le modalità dettagliate per la concessione del rimborso sono definiti dalla Giunta provinciale. 2)
(2) Il rimborso di cui al presente articolo si applica al personale delle scuole dell’infanzia provinciali, al personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, delle scuole di musica, alle collaboratrici e ai collaboratori all’integrazione e alle educatrici e agli educatori sociali delle scuole in servizio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020. 3)
(3) Le domande per il rimborso possono riguardare gli acquisti effettuati nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per il perdurare dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, e comunque non oltre il 15 novembre 2021.
(4) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche;
- il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;
- l’articolo 21 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.