(1) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua, l’ammontare del canone di concessione idrica nonché l’ammontare della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:
a) per l’imbottigliamento di acqua minerale:
1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
b) per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:
1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
c) per altri utilizzi non terapeutici:
1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse.”