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k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 91)
Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 2021, n. 34.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua, l’ammontare del canone di concessione idrica nonché l’ammontare della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

a) per l’imbottigliamento di acqua minerale:

1) per il calcolo del canone di concessione idrica:

1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:

2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;

2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;

2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;

b) per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:

1) per il calcolo del canone di concessione idrica:

1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:

2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;

2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;

c) per altri utilizzi non terapeutici:

1) per il calcolo del canone di concessione idrica:

1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;

2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:

2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;

2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 54/bis (Contributi per impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio)

1. Per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari per l’approvvigionamento idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), in situazioni di svantaggio può essere concesso ai Comuni o ai gestori di tali impianti un contributo fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la tariffa media dell’acqua potabile per “uso domestico” del comune o del gestore è superiore alla media provinciale e quando, in assenza del contributo di cui al comma 1, le spese per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari non possono essere ammortizzate entro un certo periodo senza ricorrere a un aumento tariffario socialmente insostenibile.

3. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione di “aumento tariffario socialmente insostenibile” sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.”

(2) Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 55/bis (Versamenti per il finanziamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio)

1. I Comuni o i gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico versano annualmente alla Provincia un importo a copertura dei contributi di cui all’articolo 54/bis. Di questo importo si tiene conto al momento del calcolo della tariffa per il servizio idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 7/bis.

2. La base per il calcolo dell’importo di cui al comma 1 è costituita dalle quantità annuali d’acqua fatturate nell’anno precedente. I criteri e le modalità per il calcolo e il versamento dell’importo sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.

3. Gli importi versati sono destinati al finanziamento di impianti per l’approvvigionamento idropotabile pubblico di cui all’articolo 54-bis.

4. Qualora un Comune non provveda a versare l’importo dovuto entro il termine prestabilito, il medesimo sarà dedotto l’anno successivo dalla terza o quarta rata delle somme assegnate al Comune ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4,5 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2022, si provvede mediante le entrate derivanti dal versamento da parte dei Comuni o dei gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico di cui al comma 2.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)

(1) Dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è aggiunta la seguente lettera:

“k) istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.”

(2) Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)

1. La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura.

2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.

3. Le modalità di tenuta e funzionamento del registro sono determinate con regolamento di esecuzione.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2021, in 250.000,00 euro per l’anno 2022 e in 250.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante i fondi di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 11, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 e l’articolo 14 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)

(1) Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

“3/bis I comuni possono cofinanziare iniziative di educazione permanente concedendo alle organizzazioni contributi per le loro attività, a condizione che il comune rientri nel bacino di utenza dell'organizzazione stessa.”

Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”)

(1) Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, sono inseriti i seguenti articoli 21/bis e 21/ter:

“Art. 21/bis (Riunioni in modalità telematica)

1. Le riunioni degli organi collegali delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali possono svolgersi anche in modalità telematica.

2. Le deliberazioni adottate in tali riunioni hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle riunioni svolte in presenza.

Art. 21/ter (Elezioni in modalità telematica)

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali possono essere effettuate mediante votazione elettronica tramite internet, purché sia rispettato il principio della votazione personale e segreta.”

Art. 7 (Contributi a favore di comprensori sciistici)    delibera sentenza

(1) A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 in seguito all’emergenza da Covid-19, a favore delle imprese beneficiarie di contributi per investimenti in comprensori sciistici ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, non più liquidabili in quanto decorso il termine di cui all’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il contributo potrà essere nuovamente concesso facendo salva la domanda presentata nell’anno 2019 per i medesimi investimenti.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 1.200.400,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

(3) In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell’albo professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 è concesso nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, tenuto conto dei trasferimenti statali, secondo le modalità, le condizioni, compresa la cumulabilità con altre misure, e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

massimeDelibera 23 novembre 2021, n. 989 - Criteri per la riconcessione dei contributi per investimenti in comprensori sciistici che non sono stati più erogati a causa dello stato di emergenza da Covid-19
massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 799 - COVID-19 – Criteri per la concessione di contributi a maestri e maestre di sci iscritti all’albo professionale della Provincia autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 891 del 19.12.2021)

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, “Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, le parole: “decreto di vincolo paesaggistico di cui all’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16” sono sostituite dalle parole: “vincolo paesaggistico di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, le parole: “dell’articolo 21” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 99”.

(3) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, le parole: “Der Landesausschuß” sono sostituite dalle parole: “Die Landesregierung”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 le parole: “Trentino-Alto Adige” sono soppresse.

(5) L’articolo 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3

1. Se non diversamente disciplinato nel rispettivo decreto di vincolo paesaggistico, per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è competente la Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio.”

(6) Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Dopo il comma 15 dell’articolo 32 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“15/bis Le adunanze e le votazioni di cui al presente articolo possono svolgersi anche in modalità telematica, fermo restando l’obbligo di presenza nei casi espressamente previsti. Le deliberazioni adottate in tali adunanze hanno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle adunanze svolte in presenza.”

Art. 10 (Rimborso delle spese per dotazioni IT al personale delle scuole)   delibera sentenza

(1) Al fine di mettere il personale delle scuole in grado di affrontare l’esigenza della digitalizzazione della scuola in generale e la didattica a distanza in particolare, tramite l’acquisto di dotazioni IT funzionali allo svolgimento dell’attività didattica che costituisce l’interesse esclusivo del datore di lavoro, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un rimborso di spese documentate e anticipate dal personale dipendente. In considerazione del monte ore per le attività aggiuntive all’attività formativa rispettivamente per l’orario funzionale all’insegnamento, del prezzo d’acquisto della dotazione IT e della durata media di vita di attrezzature informatiche espressa in ore di lavoro, nonché sulla base della documentazione inoltrata viene determinato il rimborso spettante al singolo dipendente/alla singola dipendente, che non può superare la misura massima di 520,00 euro. I criteri e le modalità dettagliate per la concessione del rimborso sono definiti dalla Giunta provinciale. 2)

(2) Il rimborso di cui al presente articolo si applica al personale delle scuole dell’infanzia provinciali, al personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, delle scuole di musica, alle collaboratrici e ai collaboratori all’integrazione e alle educatrici e agli educatori sociali delle scuole in servizio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020. 3)

(3) Le domande per il rimborso possono riguardare gli acquisti effettuati nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per il perdurare dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, e comunque non oltre il 15 novembre 2021.

(4) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche;
  2. il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;
  3. l’articolo 21 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.

massimeDelibera 2 novembre 2021, n. 939 - Criteri e modalità per il rimborso una tantum delle spese per dotazioni informatiche al personale delle scuole
2)
L'art. 10 comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
3)
L'art. 10 comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.

Art. 11 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 2, 7 e 10 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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