(1) Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente comma:
“3/bis I comuni possono cofinanziare iniziative di educazione permanente concedendo alle organizzazioni contributi per le loro attività, a condizione che il comune rientri nel bacino di utenza dell'organizzazione stessa.”