1. I rimborsi parziali di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altri interventi volti ad assicurare il diritto allo studio universitario ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.
2. Salvo quanto disposto all’articolo 4, i costi per i quali viene concesso il rimborso parziale non possono essere già stati rimborsati da altre istituzioni o enti pubblici oppure privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche. Analogamente, le tasse universitarie non possono essere già state detratte in sede di dichiarazione dei redditi.