1. Possono beneficiare del rimborso parziale gli studenti e le studentesse risultanti nella graduatoria definitiva degli aventi diritto alla concessione di una borsa di studio di cui all’articolo 6 o 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, per l’anno accademico a cui si riferiscono le tasse universitarie. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, possono essere rimborsate soltanto le tasse universitarie pagate per il corso di studio per il quale è stata concessa la borsa di studio.