1. Al fine di agevolare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (di seguito denominati “università”), può essere concesso il rimborso parziale delle tasse universitarie nella misura e secondo le modalità previste dai presenti criteri.
2. Oggetto dei rimborsi parziali di cui ai presenti criteri sono esclusivamente le tasse universitarie, come meglio specificate all’articolo 6, pagate per l’iscrizione e la frequenza di università situate nei Paesi che hanno firmato la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea (“Convenzione di Lisbona”) dell’11 aprile 1997. L’elenco dei suddetti paesi è riportato nell’allegato A. In caso di modifiche successive, va considerato l’elenco aggiornato.