(1) Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune garantisce lo svolgimento sicuro e regolare del pubblico esercizio. Normalmente detto personale è costituito da:
- il/la capo servizio;
- il/la macchinista;
- l’agente della stazione di rinvio, della stazione intermedia e l’agente di vettura;
- un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche e all’intensità di traffico dell’impianto.
(2) Per gli impianti con telesorveglianza delle stazioni non è richiesta la presenza di personale presso l’impianto. Il regolamento di esercizio deve indicare le relative condizioni.
(3) Per gli impianti particolarmente complessi l’ufficio provinciale competente può richiedere che le mansioni di agente siano svolte da personale in possesso della qualifica di macchinista della categoria corrispondente all’impianto.
(4) Il/La capo servizio può operare in più impianti, a condizione che essi costituiscano un sistema di impianti interconnessi o comunque prontamente raggiungibili e collegati tra loro mediante mezzi di comunicazione.
(5) Nel caso in cui il/la capo servizio svolga le sue funzioni in impianti gestiti da esercenti diversi, la sua nomina è sottoscritta congiuntamente da questi ultimi e dai/dalle T.R.
(6) Normalmente non è consentito il cumulo di più mansioni durante l’esercizio.
(7) Un cumulo di mansioni può essere ammesso, a condizione che i vari compiti relativi ai singoli impianti possano essere assolti senza alcuna limitazione.
(8) Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni contemplate dalle leggi, dai regolamenti e dalle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e cautele atte a evitare sinistri. Quando si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili e a impiegare ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e a impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità del pubblico esercizio.