(1) Il T.R. preposto/La T.R. preposta agli impianti a fune di cui all’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, deve essere un ingegnere/un’ingegnera con diploma di laurea quinquennale e abilitazione all’esercizio della professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il/la T.R. può essere un tecnico/una tecnica con titolo di studio di perito industriale o equipollente. Il/La T.R. deve comunque essere iscritto/iscritta al relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.
(2) Il/La T.R. deve risultare iscritto/iscritta nell’apposito elenco tenuto dall’ufficio provinciale competente; l’iscrizione in tale elenco avviene, su domanda debitamente documentata dell’interessato/interessata, previo accertamento della competenza specifica mediante esame scritto e orale. Gli esami si svolgono sulla base del programma di cui all’allegato C e sono tenuti da almeno due ingegneri/ingegnere dell’ufficio provinciale competente. Degli esami viene redatto apposito verbale.
(3) Per ottenere il riconoscimento dell’idoneità alla funzione di T.R., l’interessato/interessata presenta apposita domanda all’ufficio provinciale competente, specificando la categoria di impianti per la quale richiede l’idoneità e allegando la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione all’ordine professionale;
- curriculum vitae con indicazione delle attività precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune.
(4) Il/La T.R. è nominato/nominata dall’esercente e accetta l’incarico controfirmando la nomina, che diventa efficace con il benestare dell’ufficio provinciale competente.
(5) La rinuncia all’incarico da parte del/della T.R. ovvero la sua destituzione su iniziativa dell’esercente va comunicata all’ufficio provinciale competente e, in caso di destituzione, anche all’interessato/interessata, almeno 4 mesi prima della cessazione dell’incarico.
(6) La sostituzione del/della T.R. può avvenire in deroga ai termini di cui al comma 5, previo benestare dell’ufficio provinciale competente, in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti, ovvero in caso di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dell’esercente o del/della T.R., denunciate all’ufficio provinciale competente da una delle parti.
(7) L’ufficio provinciale competente può richiedere, con provvedimento motivato, la sostituzione anche immediata del/della T.R.